Inefficacia del trasferimento di ramo d’azienda

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Organo: CASSAZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Numero atto: SENTENZA N. 19490 DEL 16 SETTEMBRE 2014
Sintesi : In tema di trasferimento di ramo d’azienda, l’obbligazione del cedente che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro deve essere qualificata come risarcimento del danno, con la conseguente detraibilità dell’aliunde perceptum.
Autore : AVV. ROCCHINA STAIANO

IL CASO

Il Tribunale dichiarava l’inefficacia della cessione di un ramo della società da X a Y, cui erano addetti due lavoratori e condannava la cedente a ripristinarne i rapporti di lavoro, con mansioni e retribuzione equivalenti a quelle anteriori alla cessione stessa.
La società X non ottemperava all’ordine di ripristinare i rapporti di lavoro malgrado la formale offerta delle prestazioni ed i lavoratori, che continuavano a lavorare per la società cessionaria, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale decreti ingiuntivi con i quali si intimava alla società X il pagamento delle retribuzioni da loro maturate dalla data di cessione del contratto di lavoro sino alla domanda.
L’opposizione proposta avverso tali decreti ingiuntivi veniva accolta dal Tribunale di Roma, ma la sentenza veniva riformata dalla Corte d’appello. Ad avviso della Corte, infatti, a seguito della sentenza con cui viene dichiarata l’illegittimità del trasferimento d’azienda con i connessi rapporti di lavoro, questi devono intendersi ricostituiti ex tunc alle dipendenze del cedente, con conseguente diritto alla retribuzione per il periodo successivo alla sentenza medesima, senza possibilità di detrazione dell’aliunde perceptum, che rileva solo ai fini della quantificazione del danno risarcibile.
La società X ha proposto ricorso per la cassazione, il quale è stato accolto, sulla base del principio, secondo cui l’obbligazione del cedente che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro deve essere qualificata come risarcimento del danno, con la conseguente detraibilità dell’aliunde. Infatti, nel caso in esame, è pacifico ritenere che i lavoratori hanno continuato a prestare l’attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria, venendone retribuiti, a loro incombeva l’onere (che non risulta essere stato assolto) di dedurre e dimostrare i danni sofferti, tra i quali l’inferiorità di quanto ricevuto rispetto alla retribuzione che sarebbe loro spettata alle dipendenze della società cedente.

Fonte : fiscoetasse

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