Interlinee ed abrasioni bastano per contestare l’evasione

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La presenza di abrasioni nel registro della contabilità legittima l’accertamento induttivo laddove emergano ulteriori indizi a riprova della presunta evasione. È quanto emerge dalla sentenza 19 settembre 2014 n. 19755 della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rinviando per nuovo giudizio alla CTR di Milano. Nel caso di specie, l’accertamento induttivo in capo al contribuente – esercente bar/caffè – dei redditi non dichiarati ha preso le mosse, non solo dalla disamina delle scritture contabili, bensì da una pluralità di elementi quali la discordanza delle rimanenze finali rispetto alla natura delle attività esercitate e la mancata giustificazione di talune movimentazioni bancarie.

IL CASO

L’Agenzia notificava ad un contribuente, titolare di un bar e di una caffetteria, un avviso di accertamento con cui rettificava le dichiarazioni IVA, IRPEF e IRAP, liquidando maggiori imposte con interessi e sanzioni. La CTP di Milano, adita dall’imprenditore, annullava l’atto impositivo. Stesse conclusioni in appello, dove i giudici di seconde cure rigettavano le doglianze dell’Ufficio in base alla considerazione che, trattandosi di accertamento induttivo, nella specie difettava il presupposto dell’inattendibilità della contabilità. Quest’ultima era stata tenuta regolarmente, fatta eccezione per l’abrasione contenuta nel registro dei corrispettivi, che avendo una portata molto modesta, non consentiva di considerare inattendibile la scrittura. Peraltro, ad avviso del Collegio d’appello, più che di una “abrasione” si trattava di una correzione operata scrivendo sull’originario errato importo un diverso importo corretto.
Avverso la sentenza de qua l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, fra l’altro, la violazione di legge in relazione agli articoli 2219 c.p.c. e 22 D.P.R. 633/72 posto che, se è necessaria qualche cancellatura nelle scritture contabili, questa deve avvenire in modo che le parole cancellate siano leggibili.

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fonte : fiscoetasse.it

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