Jobs Act i nuovi licenziamenti

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Jobs Act i nuovi licenziamenti

Dal 7 marzo 2015 sono entrate in vigore le norme sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e il nuovo regime sanzionatorio in materia di licenziamenti illegittimi. Norme che innovano profondamente il regime delle tutele dei lavoratori assunti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act. Esclusa, tra le altre importanti novità, la reintegrazione nel posto di lavoro per i licenziamenti economici in caso di datori di lavoro in regime di tutela reale e di datori di lavoro che hanno superato la soglia dei 15 dipendenti dopo l’entrata in vigore del decreto. Nel Dossier la raccolta di articoli, la documentazione e le tavole sinottiche: tutti gli strumenti operativi per non trovarsi impreparati  nell’ applicazione delle novità della riforma.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 23/2015 sono entrate in vigore, dal 7 marzo 2015, le norme sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e il nuovo regime sanzionatorio in materia di licenziamenti illegittimi. Le norme innovano profondamente il regime delle tutele dei lavoratori, con effetti che, in alcuni casi, potranno esplicarsi anche nei confronti del personale assunto prima della sua entrata in vigore.
In termini generali, il nuovo regime di tutela “crescente” previsto dal decreto in caso di licenziamento illegittimo si applica ad operai, impiegati o quadri, assunti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. Le nuove norme si applicano anche ai contratti a tempo indeterminato derivanti dalla conversione di precedenti contratti a termine o di apprendistato.
Confermato l’obbligo di reintegro nel posto di lavoro per tutti i licenziamenti discriminatori, nulli o intimati in forma orale, prevedendo – esclusivamente in capo al lavoratore – la possibilità di optare per un indennizzo (di valore predeterminato dal decreto) in luogo della reintegra.
Viene modificata la tutela per il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa, mantenendo la reintegra solo per il licenziamento disciplinare per fatti rivelatisi insussistenti. In tutti gli altri casi la tutela diventa indennitaria, attraverso l’erogazione di importi predefiniti e parametrati all’anzianità maturata in azienda.
In caso di vizi formali e procedurali del licenziamento, viene confermata la preesistente tutela risarcitoria, ancorché fortemente ridotta nel suo importo minimo.
Il decreto introduce poi una nuova modalità di conciliazione, volontaria e stragiudiziale che sostituirà quella avanti alle Direzioni del lavoro prevista dalla legge Fornero (L. 92/12).
Quindi, dopo alcune disposizioni relative a specifiche modalità per il computo dell’indennitàrisarcitoria, il decreto dispone l’inapplicabilità della tutela reale ed il dimezzamento delle indennità erogabili per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti e – per converso – l’applicazione dell’intero quadro normativo da parte dei datori di lavoro “non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”.
Il decreto estende, poi, l’applicazione dell’intera disciplina ai casi di illegittimità dei licenziamenti collettivi intimati ai sensi della L. 223/91 e, infine, si chiude con una clausola di “specialità” della disciplina dallo stesso introdotta, alla quale non si applica, quindi, la disciplina processuale generale introdotta, nel 2012 dalla sopraccitata legge Fornero.
Fonte: IPSOA
Per Chiarimenti ed informazioni:
Via Sebino, 32
00199 Roma
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