Legge 18 agosto 2000 n. 248
Nuove norme di tutela del diritto d'autore
(Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata con condizioni di accesso particolari".