LA COSTITUZIONE DI PATRIMONI SEPARATI IN CAPO ALLE SOCIETÀ PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI COME FONDAMENTALE MECCANISMO DI GARANZIA PER I PORTATORI DEI TITOLI EMESSI NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI REGOLATE DALLA LEGGE 130/99.*
di Fabrizio Spagnoli avvocato in Roma
L’art. 3, 2°comma della Legge stabilisce in linea di principio un doppio livello di separazione in ordine ai crediti relativi ad ogni operazione. Il primo, rispetto al restante patrimonio della società, il secondo, rispetto al patrimonio costituito dai crediti afferenti le altre operazioni, che la società per la cartolarizzazione stia contemporaneamente gestendo. Il fatto di enunciare una norma di principio, necessaria sotto il profilo sistematico e di coordinamento con i principi generali stabiliti nel c.c., non assicura di per sé una reale separazione. Infatti la separazione deve essere correttamente rappresentata o dal punto di vista contabile, o deve realizzarsi per il tramite di meccanismi di deposito di valori per far sì che in ogni momento sia possibile per i terzi individuare con certezza il patrimonio separato. E’ questo un elemento di sicura analogia con gli altri tipi di separazione stabiliti in materia finanziaria e ai cui modelli bisognerà guardare almeno finché, anche nel caso in esame, non si formi una copiosa giurisprudenza.