LA COSTITUZIONE DI PATRIMONI SEPARATI IN CAPO ALLE SOCIETÀ PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

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LA COSTITUZIONE DI PATRIMONI SEPARATI IN CAPO ALLE SOCIETÀ PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

di Fabrizio Spagnoli avvocato in Roma

La Legge 30 aprile 1999 nr. 130 (G.U. nr. 111 del 14/5/1999) – d’ora in avanti più semplicemente "Legge" – ha definito e tipizzato, in soli sette articoli e per la prima volta nel nostro ordinamento, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti dettandone i principi cardine ed i fondamentali aspetti sostanziali e di sistema la cui regolamentazione era da tempo auspicata dagli operatori finanziari del settore. Il primo comma dell’art. 1 della Legge definisce le operazioni di cartolarizzazione come quelle:

"…(omissis) realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: il cessionario sia una società prevista dall’art. 3 (Società per la cartolarizzazione dei crediti). Le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione."

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