La richiesta di Amsterdam crea un precedente sulla disclosure.
Non solo Svizzera nell’utilizzo delle domande di gruppo come strumento di acquisizione di informazioni. In caso di richiesta specifica e motivata, anche Monaco e Liechtenstein sono infatti tenuti a rispondere alle domande di assistenza amministrativa, dando così poche via di scampo ai contribuenti meno trasparenti nei confronti del proprio sistema fiscale.
Mentre i professionisti italiani sono alle prese con le nuove scadenze prorogate di voluntary disclosure, la richiesta dei Paesi Bassi di ottenere dalla svizzera Ubs il nome dei contribuenti inadempienti ha creato un primo precedente, che potrebbe mettere in allarme coloro che ancora non si sono mossi aderendo alle pratiche di rientro dei capitali (si veda ItaliaOggi del 29/09). Per richiesta di gruppo si intende una domanda di assistenza amministrativa avanzata dallo stato richiedente e inerente a un gruppo di contribuenti dei quali non si conoscono anagrafica e generalità ma per i quali esiste una provata presunzione di evasione fiscale. A prevedere tale forma conoscitiva è il modello convenzionale Ocse che, dal 2012, consente di avanzare domande raggruppate solo nel caso in cui queste non abbiano carattere generalizzato e indiscriminato, cosa che le eguaglierebbe alla vietata pratica del fishing expedition.
Il caso Ubs. La questione olandese porta a pensare che, nel caso in cui ad avanzare una richiesta similare sia l’Italia, la Svizzera acconsentirebbe parimenti. Ripercorrendo la vicenda, il colosso bancario Ubs ha chiesto ai propri clienti la compilazione di un formulario col quale essi attestavano che il loro stato d’origine era a conoscenza delle attività detenute all’estero. Facendo leva su questo, l’Olanda ha domandato alla Svizzera di poter avere il nominativo di tutti coloro che non avevano adempiuto all’obbligo di comunicazione, ricevendo risposta affermativa dalla confederazione. A questo punto, di fronte al contribuente si sono aperte tre strade: o dimostrare di aver già informato il proprio sistema fiscale delle posizioni in atto, o accettare di partecipare alla procedura semplificata, o infine non dare il proprio consenso alla trasmissione informativa, decisione che sarà notificata dall’autorità fiscale svizzera. Resta tuttavia aperta una ultima questione, vale a dire quella del ricorso. Il contribuente estero (nel caso di specie, olandese) potrebbe infatti decidere di fare ricorso al tribunale amministrativo federale opponendosi alla procedura. In tal caso la ragione potrebbe essere quella di una domanda ritenuta troppo ampia, e dunque contraria rispetto agli standard Ocse, che richiedono di definire puntualmente i confini cui appartiene la categoria dei soggetti sospetti. Se così dovesse essere, la confederazione elvetica dovrebbe pronunciarsi definendo con maggior precisione gli estremi delle domande raggruppate e la soglia di mezzo che le divide dalla generalizzata pratica del fishing expedition.
Fonte: Italia Oggi.