LA TUTELA DEL MINORE ADOTTATO ALL’ESTERO NELLA FASE DI AVVIO DELLA RELAZIONE ADOTTIVA
di Alessandra Conserva dott.ssa in legge
Applicazione della legge italiana al minore entrato in Italia sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione
L’articolo 34, 1° comma della legge 184/83 prevede che il minore straniero che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano sulla base di un provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione sia titolare, sin dal momento del suo ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare e possa quindi godere subito di quei diritti essenziali che non possono attendere la conclusione della procedura adottiva per essere riconosciuti, oltre che di quei benefici e di quelle agevolazioni previsti dalla legge (art. 80 della medesima legge1 2). La norma in questione, quindi, disattendendo il principio ex art. 23, 1° comma della Convenzione dell’Aja in materia riconoscimento di pieno diritto dei provvedimenti pronunciati all’interno degli Stati parti, stabilisce che sia adottato sia adottando godano, dal momento del loro inserimento nella famiglia fino al riconoscimento del provvedimento straniero (artt. 35 e 36), dei diritti propri del minore in affidamento familiare e li parifica, quindi, quanto a regime, con conseguente compressione dei diritti dell’adottato3.
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