L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali, viziati, fornitigli dal committente

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L’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformita’ riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneita’ (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, e’ tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualita’ o, comunque, inidonei rispetto all’opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non puo’ eludere la responsabilita’ per i vizi dell’opera adducendo che i materiali erano difettosi (cfr. n. 521/70).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 23 giugno 2014, n. 14220

Fonte : 101professionisti.it

 

SENTENZA INTEGRALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28563/2008 proposto da:

(OMISSIS), SRL IN LIQUIDAZIONE, IN PERSONA DEL LIQUIDATORE LEGALE RAPP.TE P.T. – P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA QUALE SUCCESSORE PER INCORPORAZIONE DELLA (OMISSIS) SPA P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL PROCURATORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS)

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, IN PERSONA DEL LIQUIDATORE LEGALE RAPP.TE P.T. – (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

(OMISSIS) SAS, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 4708/2009 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), IN PERSONA DEL LIQUIDATORE LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 632/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 31/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2014 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che chiede l’accoglimento del ricorso e si riporta agli scritti depositati;

udito l’Avv. (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avv. (OMISSIS) difensore della spa (OMISSIS) che chiede il rigetto del ricorso e si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1994 la (OMISSIS) s.r.l. appaltava alla (OMISSIS) s.a.s. i lavori di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato ad uso industriale posto in comune di (OMISSIS). Il materiale occorrente per le mura perimetrali, costituito da blocchetti di argilla espansa e relativa malta, era fornito dalla stessa societa’ committente, che a sua volta l’aveva acquistato dalla (OMISSIS) s.p.a. Manifestatesi, al termine dei lavori, infiltrazioni d’acqua piovana dalla muratura esterna, la (OMISSIS) s.r.l., esperito l’opportuno accertamento tecnico preventivo, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova nei confronti della (OMISSIS) s.a.s. e della (OMISSIS) s.p.a. per il risarcimento dei danni.

Entrambe le ridette societa’ resistevano in giudizio. La (OMISSIS) s.p.a., inoltre, chiamava in causa (OMISSIS), titolare della ditta omonima che aveva provveduto ad eseguire talune delle lavorazioni.

Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti della sola (OMISSIS) s.a.s., respinta quella proposta verso la (OMISSIS) s.p.a..

Tale sentenza era parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Genova, che, adita in via principale dalla (OMISSIS) s.a.s. e in via incidentale dalla (OMISSIS), rigettava la domanda di quest’ultima contro la societa’ appaltatrice e, compensate le spese per 1/2, poneva la restante frazione e carico della societa’ attrice. Riteneva la Corte territoriale che mentre era provato che la (OMISSIS) aveva consegnato alla (OMISSIS) la scheda tecnica contenente le istruzioni per la posa in opera degli elementi di argilla espansa, la (OMISSIS) non aveva, a sua volta, provato di aver consegnato alla (OMISSIS) s.a.s. tale documentazione, necessaria per l’impiego del predetto materiale costruttivo. Di conseguenza, non poteva addebitarsi alla societa’ appaltatrice ne’ di non aver richiesto alla committente la scheda tecnica, ne’ di non aver proposto gli interventi ulteriori d’impermeabilizzazione suggeriti nelle istruzioni di posa in opera dei blocchetti di cemento idrorepellente. Cio’ in quanto non risultava che la committente o il direttore dei lavori si fossero preoccupati d’informare l’appaltatrice circa la particolarita’ del prodotto adoperato, e di far si’ che la relativa posa in opera avvenisse secondo i particolari accorgimenti suggeriti dal produttore per garantirne la resa in termini d’idrorepellenza. Inoltre, non era emerso che i blocchetti di cemento avessero caratteristiche esteriori tali da farne comprendere, ad un appaltatore di ordinaria diligenza, che essi avrebbero dovuto essere trattati e posti in opera secondo particolari accorgimenti tecnici. Infine, neppure era emerso che la soc. (OMISSIS) avesse gia’ avuto modo di utilizzare in altre occasioni detto materiale. Pertanto, la societa’ appaltatrice non poteva ritenersi corresponsabile del danno, in quanto tenuta all’oscuro, a causa della condotta omissiva della committente, delle particolarita’ intrinseche del materiale impiegato e delle istruzioni di cui alla scheda tecnica per la sua posa in opera. Concludeva, quindi, nel senso che la committente, avendo provveduto direttamente alla scelta e all’acquisto di un materiale da costruzioni avente particolari caratteristiche intrinseche, necessitanti l’osservanza delle specifiche istruzioni del produttore, aveva l’onere di renderne edotta la societa’ appaltatrice, cui dunque non era addebitarle la posa in opera in difformita’ rispetto ad istruzioni la cui esistenza le era stata taciuta.

Quanto, poi, alla domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), la Corte ligure osservava che gli accertamenti tecnici svolti avevano evidenziato che i blocchetti di cemento forniti da quest’ultima non presentavano difetti ed avevano caratteristiche d’idrorepellenza conformi alle norme tecniche Europee in materia; che tali caratteristiche erano state correttamente esposte alla parte acquirente; che non era emerso che la (OMISSIS) avesse affidato alla (OMISSIS) una consulenza sui materiali prefabbricati da costruzione piu’ idonei allo scopo perseguito; e che della scelta di tale materiali doveva ritenersi responsabile la sola soc. (OMISSIS).

Per la cassazione di tale sentenza la (OMISSIS) s.r.l. propone due separati ricorsi, l’uno notificato alla (OMISSIS) s.a.s., alla (OMISSIS) s.p.a. e ad (OMISSIS), l’altro solo a quest’ultimo.

Resiste con controricorso (OMISSIS), proponendo altresi’ impugnazione incidentale sulla base di un solo motivo.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., quale successore a titolo universale della (OMISSIS) s.p.a. per avvenuta incorporazione.

La (OMISSIS) s.r.l., a sua volta, ha notificato controricorso al ricorso incidentale del (OMISSIS).

La soc. (OMISSIS) e la soc. (OMISSIS) hanno depositato memoria.

(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente vanno riuniti, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., i due ricorsi proposti dalla (OMISSIS) s.r.l., in quanto rivolti avverso la medesima sentenza.

2. – Col primo motivo d’impugnazione, assistito da quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, la (OMISSIS) s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1655, 1663, 1667, 1668 e 1669 c.c., e dell’articolo 116 c.p.c., in connessione col vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione, rispettivamente, all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene parte ricorrente che l’appaltatore il quale abbia impiegato materiale fornito dal committente, e’ responsabile dei vizi presenti nel materiale, coerentemente al principio che lo vuole artefice dell’opera in condizioni di autonomia. Nella specie, la societa’ appaltatrice avrebbe dovuto prestare la dovuta attenzione alle caratteristiche del materiale fornitogli e segnalare alla committente la necessita’ di provvedere a quelle opere di completamento, successivamente eseguite dalla stessa (OMISSIS), che sarebbero valse ad impermeabilizzare i blocchi.

Nella specie, la sentenza impugnata e’ viziata in quanto a) la Corte territoriale ha completamente omesso di considerare la tematica della responsabilita’ dell’appaltatore in ipotesi di opere con materiali forniti dal committente, e comunque e’ pervenuta ad esiti del tutto erronei nel giudicare su tale questione; b) la Corte d’appello ha altresi’ errato completamente sotto il profilo della presunzione di colpevolezza che la legge pone a carico dell’appaltatore, incorrendo in un illegittimo rovesciamento dell’onere probatorio.

3. – Il motivo e’ fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi – l’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformita’ riconoscibili da un tecnico dell’arte o non siano adatti all’opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneita’ (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, e’ tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualita’ o, comunque, inidonei rispetto all’opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non puo’ eludere la responsabilita’ per i vizi dell’opera adducendo che i materiali erano difettosi (cfr. n. 521/70).

Tali principi, ricavati dalla piana esegesi dell’articolo 1655 c.c., (secondo cui l’appaltatore e’ tenuto a compiere l’opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio) articolo 1663 c.c. (in base al quale l’appaltatore e’ altresi’ tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia che quest’ultimo gli abbia fornito, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione), sono agevolmente estensibili alla diversa ipotesi in cui i materiali forniti dal committente, sebbene ne’ difettosi ne’ inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l’osservanza di una particolare procedura.

Nota o non nota, questa deve comunque essere seguita dall’appaltatore, il quale ha l’obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l’abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento e’ a carico dell’appaltatore stesso ed e’ esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell’arte.

3.1. – Nel caso in esame, la Corte territoriale ha violato gli articoli 1655 e 1663 c.c., li’ dove ha invertito la suddetta regola di diritto, configurando come onere del committente quello che e’ un obbligo dell’appaltatore. Quindi, riscontrato che non era stata fornita la prova che il primo avesse consegnato al secondo la scheda tecnica relativa ai blocchetti di cemento acquistati dalla (OMISSIS) s.p.a., ha tratto la conclusione che l’impresa appaltatrice non dovesse rispondere dei difetti dell’opera derivati dall’errata modalita’ d’impiego del materiale.

4. – Il secondo motivo, anch’esso corredato da quesiti di diritto, denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1453, 1470, 1490, 1494, 1495 e 1497 c.c., e dell’articolo 116 c.p.c., in connessione col vizio di omessa ed insufficiente motivazione, in relazione, rispettivamente, all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Deduce parte ricorrente che il trattamento d’impermeabilizzazione proposto dalla stessa scheda tecnica della (OMISSIS) non si e’ dimostrato in grado di risolvere le infiltrazioni. Da cio’ il duplice errore in cui e’ incorsa la Corte territoriale, li’ dove non ha valutato che la (OMISSIS) ha venduto alla (OMISSIS) un materiale del tutto inidoneo all’uso cui era destinato, incorrendo in una situazione di aliud pro alio, ed ha comunque omesso di fornire alla societa’ acquirente le specifiche tecniche idonee ad ovviare in via definitiva alle caratteristiche di scarsa impermeabilita’ del materiale.

4.1. – Il motivo e’ infondato, in quanto pretende un sindacato di merito in ordine ad una questione di puro fatto su cui la Corte territoriale ha svolto una motivazione congrua e del tutto esente da vizi logici.

Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che il c.t.u., all’esito di accurati accertamenti e test eseguiti sul materiale dall’Istituto di ingegneria e scienza dei materiali dell’Universita’ di (OMISSIS), ha concluso affermando che i blocchetti di cemento forniti dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) non erano difettosi ed avevano caratteristiche di idrorepellenza conformi alle normative tecniche Europee in materia e a quanto indicato dalla casa produttrice nelle sue schede tecniche; che non era emerso affatto che la (OMISSIS) avesse affidato alla (OMISSIS) una consulenza sul tipo di materiale prefabbricato da costruzione che sarebbe stato piu’ opportuno adoperare in relazione alla collocazione, alle esigenze e alle finalita’ del manufatto; e che della scelta di tale materiale, operata dalla sola (OMISSIS) (e giudicata infelice dalla Corte perche’ i blocchetti richiedevano ad ogni modo particolari accorgimenti d’installazione), la (OMISSIS) non poteva, pertanto, essere ritenuta responsabile.

5. – L’accoglimento del primo motivo, implicando l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, assorbe l’esame del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) sul capo, dipendente, relativo al regolamento delle spese del giudizio d’appello.

6. – Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che nel decidere il merito si atterra’ al seguente principio di diritto: “l’appaltatore risponde dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, anche nel caso in cui questi ultimi, sebbene ne’ difettosi ne’ inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l’osservanza di una particolare procedura, il cui eventuale apprendimento e’ a carico dell’appaltatore stesso ed e’ esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell’arte”.

7. – Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese di cassazione, di questa Corte fa espressa rimessione ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, respinto il secondo motivo e assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che provvedera’ anche sulle spese di cassazione.

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