L’assegno divorzile non è dovuto se l’ex coniuge ha costituito una famiglia di fatto

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L’assegno divorzile non è dovuto se l’ex coniuge ha costituito una famiglia di fatto.
Con un’innovativa sentenza del 3 aprile 2015, n. 6855, la Cassazione, mutando il precedente orientamento, afferma il principio in base al quale ove il coniuge divorziato instauri una famiglia di fatto, viene meno ogni presupposto per la riconoscibilità in suo favore dell’assegno divorzile.
Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 03/04/2015, n. 6855
Con sentenza definitiva in data 31.5.2010, il Tribunale di Brindisi ha posto a carico dell’ex marito l’obbligo di versare all’ex moglie un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.

Proposto appello dalla donna, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 3.7.2011, ha disposto la decorrenza dell’assegno dal mese di Ottobre 2006 (passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio).

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso formulato dal coniuge obbligato, rigetta la domanda di assegno divorzile.

Preliminarmente, la Corte richiama l’istituto di elaborazione giurisprudenziale della “famiglia di fatto”, da intendersi non come mera convivenza more uxorio, ma come vera e propria “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli, che trova un riconoscimento nell’art. 2 Cost.

Ciò premesso, i Giudici di legittimità affermano che, ove l’ex coniuge concorra alla formazione di una “famiglia di fatto” con il nuovo partner, si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e viene veno, perciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.

Tale orientamento si pone in consapevole contrasto con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, in base al quale la “famiglia di fatto” dà luogo ad una sorta di “quiescenza” del diritto all’assegno, destinato a rivivere in caso di rottura della convivenza more uxorio.

L’estinzione del diritto all’assegno divorzile è spiegata dalla Suprema Corte, da un lato, con la necessità dell’assunzione piena del rischio da parte dell’ex coniuge, che, quando dà vita ad una “famiglia di fatto”, deve mettere in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra i conviventi; dall’altro, con la tutela dell’affidamento dell’altro ex coniuge che confida nell’esonero definitivo da ogni obbligo di assegno divorzile nei confronti di chi, costituendo una “famiglia di fatto” con il nuovo partner, intende ulteriormente recidere ogni legame con la pregressa esperienza di vita matrimoniale.

In conclusione, la Corte di legittimità, ritenuta pacifica la sussistenza nella fattispecie in esame di una “famiglia di fatto” formata dall’ex moglie con il nuovo compagno e dai figli avuti da quest’ultimo, accoglie il ricorso proposto dall’ex marito, essendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della donna.

La sentenza, che ha avuto ampia eco nelle cronache nazionali, costituisce un ulteriore tassello verso una progressivo avvicinamento della “famiglia di fatto” al modello tradizionale della famiglia fondata sul matrimonio.

Deve, tuttavia, registrarsi come la stessa Corte tenga a precisare che non vi è identità né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessità di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale.

Sebbene i primi commentatori abbiano accolto con favore il nuovo orientamento giurisprudenziale, vi sono almeno due aspetti che suscitano perplessità.

Il primo attiene al profilo della tutela economica dell’ex coniuge privo di “mezzi adeguati”.

Se si accede alla tesi fatta propria dai Giudici di legittimità nella sentenza in rassegna, l’ex coniuge pi ù debole rischierebbe di rimanere sfornito di ogni forma di assistenza in caso di cessazione della convivenza more uxorio, salvo che i conviventi abbiano stipulato specifici accordi al riguardo.

Il secondo punto riguarda, invece, le difficoltà connesse all’accertamento, in sede giurisdizionale, di una fattispecie – quella della “famiglia di fatto” – dai contorni non sempre facilmente individuabili, specialmente quando non vi sono figli; fattispecie alla quale l’ordinamento riconnette conseguenze giuridiche sempre più rilevanti.

Antonio Scalera – Magistrato in Catanzaro

Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 03/04/2015, n. 6855 Sentenza

 

Fonte: Il Quotidiano giuridico

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