Lavoro accessorio: i chiarimenti dell’Inps.

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Lavoro accessorio: i chiarimenti dell’Inps.

INPS, circolare 12.08.2015 n° 149

L’art 48, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 innalza il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.

E’ quanto chiarisce l’Inps con la Circolare 12 agosto 2015, n. 149 sottolineando che rimane invece immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista. Il valore, in riferimento all’anno 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, è pari a 2.020 euro (lordo 2.693). 

Committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico).

In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’art. 49, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’art 49, comma 3, prevede, inoltre, l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.

Fonte: Altalex.

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