Lavoro irregolare: con le semplificazioni nuove sanzioni nel Jobs Act.
Per le violazioni commesse dal 24 settembre 2015 l’impiego di lavoratori non regolarmente assunti costa meno caro al trasgressore. Viene, infatti, meno la sanzione aggiuntiva per ogni giornata di lavoro “in nero” e, soprattutto, è reintrodotta la possibilità di ottemperare alla diffida ispettiva ad adempiere con l’applicazione della sanzione nell’importo minimo.
L’articolo 22 del D.Lgs n. 151 del 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 settembre 2015, sostituisce il comma 3 , dell’articolo 3 del D.L. 12 del 2002, cambiando, nuovamente, il regime sanzionatorio amministrativo per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, con la sola esclusione del lavoro domestico.
Queste le maggiori novità:
– la sanzione è rimodulata a seconda della durata dell’impiego “in nero” del lavoratore:
- da € 1.500,00 a € 9.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato sino a 30 giornate di effettivo lavoro;
- da € 3.000,00 a € 18.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da € 6.000,00 a € 36.000,00 per ogni lavoratore irregolare impiegato per oltre 60 giorni di effettivo lavoro;
- le suddette sanzioni sono aumentate del 20% se l’irregolarità interessa lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa;
- non si applica più l’aumento del 30% dell’importo delle sanzioni introdotto a far data dal 22.2.2014 dalla legge 9/2014;
- è stata eliminata la maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
- non è più previsto l’aumento del 50% dell’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare;
- la violazione è diffidabile in sede di verifica, salvo il caso di impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno o minori in età non lavorativa.
La diffida comporta, per i lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell’orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, deve essere fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale.
Non è del tutto chiaro se tale maggior termine -rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 13 del Dlgs.124 valga anche per il versamento delle sanzioni o solo per il deposito della prova dell’avvenuta regolarizzazione.
Le nuove disposizioni si applicano dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs. n. 151 e valgono per le violazioni commesse da tale data.
Si richiama a questo proposito quanto sottolineato dal Ministero del lavoro della circolare n. 5 del 4 marzo 2014, vale a dire che stante la natura permanente dell’illecito, il momento di consumazione coincide con la cessazione della condotta.
Fonte: Ipsoa.