LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE TRA FISCO E TERZO SETTORE

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LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE TRA FISCO E TERZO SETTORE

di Mauro Leone e Domenico Griffo, Dottori Commercialisti e Revisori Contabili Studio Tributario Leone – Griffo

1. DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTANTISTICA

L’associazione viene disciplinata dal codice civile dal art. 14 al 42 e il testo normativo distingue immediatamente due tipologie di associazioni:

1) riconosciute (artt. 14-35);

2) non riconosciute (artt. 36-42)1.

La caratteristica dei due tipi è la natura dell’ente ovvero determinata dall’unione di più soggetti che si organizzano per poter meglio soddisfare una loro esigenza comune e per renderlo possibile formalizzano i loro accordi tramite la redazione di uno statuto2 e dell’atto costitutivo, questo tipo di ente è per sua natura è annoverato tra gli enti non profit, tuttavia il legislatore più volte è intervenuto ponendo numerosi vincoli per cercare di limitare operazioni che determinavano elusioni fiscali da parte di associazioni3. La normativa non definisce in modo univoco e preciso cosa si intende per sport dilettantistico pertanto si può procedere ad una sua delimitazione escludendo quelle discipline che il Coni riconosce come specificatamente professionistiche, riportiamo come esempio un elenco certamente non esaustivo: il Calcio maschile dalla seria Aalla C2, pallacanestro maschile di serie A1 e A2, ciclismo per quanto riguarda la gare su strada riconosciute dalla lega ciclismo, motociclismo campionati di velocità e motocross, boxe fino alla 3° serie per ogni categoria di peso e il golf.

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