Legato modale, impossibilità sopravvenuta dell’onere senza nullita’

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Legato modale, impossibilitàà sopravvenuta dell’onere senza nullita’

Fonte: www.dirittierisposte.it

La Corte di Cassazione ha precisato che l’impossibilità dell’onere, che rende nullo il legato al quale sia apposto ove questo ne abbia costituito l’unico motivo determinante, è soltanto l’impossibilità originaria, ossia già esistente al momento dell’apertura della successione e non quella sopravvenuta.

In tema di legato modale, l’adempimento dell’onere non si configura come condizione sospensiva dell’efficacia della disposizione testamentaria del “de cuius” in favore dell’onerato.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, ribadito il principio per cui, in materia di risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del “modus”, trovano applicazione le norme che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli artt. 1453 e ss. cod. civ. per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali (cfr., Cass. civ. n. 5124/1997 e n. 2487/1999), con conseguente applicazione anche della regola generale secondo la quale incombe sul debitore la prova liberatoria della non imputabilità dell’inadempimento, ha censurato la pronuncia della corte del merito la quale, disapplicando le norme sull’inadempimento delle obbligazioni, aveva rilevato che il terzo comma dell’art. 647 cod. civ., secondo il quale l’impossibilità di adempimento dell’onere, quando questo è stato il motivo determinante la disposizione testamentaria, rende nulla la disposizione medesima, potesse trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la ritenuta impossibilità non sia originaria, ma, come nella controversia pendente, sopravvenuta.
Secondo la Suprema Corte, la ragione per la quale la corte distrettuale ha ritenuto di applicare la richiamata norma, ossia l’assenza, nella norma medesima, di una distinzione tra impossibilità originaria ed impossibilità sopravvenuta, non è conforme ai principi di diritto, in quanto, nel nostro ordinamento, la “nullità” prevista quale conseguenza dell’impossibilità dell’onere tanto dall’art. 794 cod. civ. quanto dall’art. 647 cod. civ., attiene esclusivamente al momento genetico e non mai a quello funzionale, del negozio. Infatti, specifica la decisione in epigrafe, non è concepibile che un accordo o una disposizione divengano nulli in forza di un evento successivo al loro perfezionamento.
Nella pronuncia la Corte ha anche cura di articolare la distinzione tra legato modale e legato condizionato: mentre il primo determina l’immediata attribuzione patrimoniale sin dall’apertura della successione, come previsto dallo stesso dato normativo (art. 649 cod. civ.), nel legato condizionato gli effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione solo se la condizione apposta si verifica.

Studio Giuliano e di Gravio

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