LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55 Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.
(G.U. n. 50 del 1-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».
Art. 2.
1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 e' aggiunto il seguente capo: «Capo V-bis. del patto di famiglia Articolo 768-bis (Nozione). – E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu' discendenti.