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Attualità
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Il registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Il registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Il Ministero della Giustizia con il decreto 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, ha dettato il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Nella specie, la determinazione dei requisisti richiesti dal Ministero per la costituzione degli Organismi di composizione della Crisi era prevista all’art. 15 della Legge n. 3/12, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore. (*)

La legge n. 3/12, in breve, si presenta come un valido strumento riservato al soggetto non fallibile, cioè al consumatore indebitato, consentendogli con l’omologazione da parte del Tribunale l’esdebitazione, ed in itinere, la sospensione, ovvero, l’inefficacia delle azioni esecutive in suo danno.

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