Il conduttore di un locale ad uso commerciale ha diritto all’ indennità di avviamento in caso di recesso anticipato del locatore. Si tratta di un’indennità prevista dalla legge al fine, da un lato, di tutelare il conduttore di un’attività commerciale che, a causa della disdetta del contratto di locazione da parte del proprietario del locale, perde ciò che ha investito nell’ attività stessa. Dall’altro lato, la previsione dell’obbligo di versare delle somme a titolo di indennità disincentiva il locatore dal recesso anticipato e lo spinge ad attendere la scadenza naturale del contratto di locazione. Essa non è dovuta solo nel caso in cui il locatario versi in stato di morosità.
L’avviamento commerciale non è altro che la capacità dell’impresa di generare utili grazie alla propria notorietà acquisita presso i clienti, legato anche ai locali in cui si svolge l’attività commerciale.
Nel caso di specie il locatario ricorre avverso il proprietario dei locali, il quale si rifiuta di versare tale indennità affermando che il ricorrente sarebbe moroso di alcune mensilità. Al contrario, l’interessato afferma che l’occupazione protratta dei locali oltre i termini contrattuali (occupazione che sarebbe comunque cessata in corso di causa) non avrebbe costituito rinnovo tacito del contratto e sarebbe stata posta in essere proprio a fronte del rifiuto della controparte al pagamento del dovuto.
Per aversi rinnovazione tacita del contratto, ex art. 1597 cod. civ., occorre che vi sia continuazione tra volontà di detenzione da parte del conduttore “e una mancanza di manifestazione di volontà contraria da parte del locatore”; cosicchè se mancano tali presupposti, anche una eventuale permanenza protratta nei locali dopo la scadenza non può costituire rinnovo tacito, occorrendo invece un vero e proprio comportamento positivo.
Tale limitata ultrattività non può quindi costituire presupposto per la morosità.