Legittimo il distacco dall’impianto condominiale centralizzato.
Il Tribunale di Taranto ha delineato le condizioni affinché il condomino possa legittimamente distaccarsi dal riscaldamento centralizzato e quali oneri contributivi permangano in capo a quest’ultimo.
Nella specie il condomino, che sino ad allora pur essendosi distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato aveva corrisposto integralmente le spese imputategli, a fronte del diniego assembleare alla revisione delle tabelle millesimali attinenti alle spese ordinarie di riscaldamento, chiedeva al Giudice adito di essere esentato dal pagamento delle spese per il consumo del combustibile e gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato a partire dall’anno corrente.
Nel merito il Tribunale ha riconosciuto “…la facoltà del singolo condomino di operare in via unilaterale il distacco dall’impianto centralizzato integra il contenuto di un suo diritto individuale che può essere fatto valere nei confronti del condominio a prescindere dall’esistenza di una delibera di autorizzazione o di diniego – anzi una delibera che lo pregiudichi sarebbe nulla e quindi tamquam non esset”
Tanto è vero, aggiungeva il Tribunale, che un condomino può “distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini”. La Corte riconosce, in capo a ciascun condomino, un diritto individuale sulla cosa comune, talché la delibera condominiale che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è da ritenersi nulla. (sent. S.C. 3 aprile 2012, n. 5331).
Pur tuttavia, il Tribunale ricordava l’attrice che nel vigore della disciplina dei beni comuni, sancita dall’art. 1117 c.c. – come deve intendersi l’impianto centralizzato di riscaldamento dell’edificio – il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione (art. 1118, II, c.c. nella sua formulazione originaria, prima cioè della sua riforma ad opera della legge 11-12-2012, n. 220, entrata in vigore dal 18-06-2013 e quindi in epoca successiva al fatto qui controverso).
Ciò posto, tale principio soffre due limiti:
- la rinunzia non deve comportare uno svantaggio per gli altri condomini che continuano ad usufruire del ben comune, fatta salva l’unanimità.
- permane in capo al condomino l’obbligo di contribuzione per la conservazione della cosa comune.
Nella specie, il Tribunale, valutato che non sussistevano significativi squilibri termici, dichiarava la legittimità del distacco, esonerava il condomino dal pagamento del combustibile acquistato successivamente alla data di proposizione della domanda, ma statuiva che questo continuasse a pagare le spese di manutenzione e conservazione dell’impianto.