Nuovi limiti alle compensazioni d`imposta (imposte sui redditi, IRAP, ritenute e addizionali)

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La Legge di Stabilita` 2014 prevede che, a decorre dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi dalle liquidazioni del 2014, i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all`IRAP risultanti dalle dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, dovranno ottenere l`apposizione del visto di conformita` sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

A differenza di quanto accade per l`IVA, i crediti per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e addizionali possono comunque essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 e` possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando l`obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014 dal quale il suddetto credito emergera` (attenzione quindi alle dichiarazioni da inviare entro il prossimo 30 settembre 2014).

L`”asseverazione” potra` avvenire:

  • mediante apposizione del visto di conformita` nella dichiarazione (di cui all`art. 35, co. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 241/97) da parte di un intermediario abilitato;
  • oppure con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell`organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

Attenzione perche` l`articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione per l`utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. In caso di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l`importo consentito si applica la sanzione pari al 30% dell`importo indebitamente compensato.

Nel caso in cui il contribuente si accorgesse di aver operato una compensazione con credito non spettante, potra` comunque “ravvedersi” (con l`istituto del ravvedimento operoso) sempreche` la violazione non sia stata gia` individuata e comunicata al contribuente.

L`Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.82 del 2 settembre 2014) ha chiarito che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dall`art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all`IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformita` sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

fonte : ATENEOWEB.COM

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