L’IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI CONDOMINIALI EX ART. 1137 C.C.
di Claudio Guzzo avvocato in Napoli
Con l’istituto del condominio degli edifici, il codificatore ha posto nell’ambito e nel rispetto dell’autonomia collettiva delle formazioni sociali – strumenti di partecipazione alle decisioni di gestione dei beni immobili comuni e di tutela del singolo. In tal senso, al condomino dissenziente è stata riconosciuta la facoltà di impugnare – con ricorso all’Autorità giudiziaria, nonché nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137 c.c. – sia i provvedimenti presi dall’amministratore di condominio (art. 1133 c.c.) che le deliberazioni dell’assemblea dei partecipanti. Secondo un orientamento minoritario della giurisprudenza (ad esempio Cass. Civ. 9/7/97 n. 6205), l’impugnazione ex art. 1137 c.c. potrebbe essere proposta solo con ricorso e non con atto di citazione notificato, specie se depositato in Cancelleria dopo la scadenza del prescritto termine di decadenza di trenta giorni. Nei prossimi paragrafi, questa tesi sarà riesaminata per dimostrare la natura non contenziosa dell’impugnazione ex art. 1137 c.c..
1. I casi in cui è prevista l’impugnazione de quasono solo la contrarietà alla Legge o al regolamento di condominio: la cognizione – al pari di quella del Giudice amministrativo o della Corte di Cassazione – non attiene al "merito" dell’atto impugnato, ma riguarda solo la conformità del provvedimento alle norme dispositive dell’istituto o alle corrispondenti previsioni del regolamento. Non è necessaria, quindi, una complessa fase istruttoria, tesa all’accertamento di situazioni di diritto o di fatto, né è utile l’articolata fase di trattazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, prevista per il contraddittorio del giudizio di cognizione ordinario.