L’INCOMPATIBILITÀ TRA PROGETTISTA ED ESECUTORE DEI LAVORI: LA CORTE DI GIUSTIZIA
CEE CONTRADDICE IL GIUDICE NAZIONALE?1
di Francesco Paolo Traisci, professore associato di Diritto Privato dell’Unione Europea, Università del Molise e Luigi Papi, Avvocato in Roma
La norma nazionale, la quale faccia dipendere dalla effettiva partecipazione di un soggetto fisico o giuridico ai lavori di progettazione di un appalto pubblico, la automatica esclusione dello stesso dal procedimento di aggiudicazione, risulta (oppure no) in contrasto con i principi fondamentali che, nell’ambito del diritto comunitario, informano la disciplina positiva in materia di appalti pubblici di opere, di forniture o di servizi? E’ questo, in buona sostanza, l’interrogativo di fondo affrontato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza emessa il 3 marzo 2005 a conclusione di due procedimenti di accertamento pregiudiziale, promossi dal Consiglio di Stato Belga ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 (già art. 177) del Trattato istitutivo della Comunità Europea. La vicenda processuale iniziava nel 1999, allorquando una primaria società belga, particolarmente impegnata nella partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici relativi (in special modo) ai settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni, ricorreva alla giurisdizione amministrativa di quello Stato, allo scopo di vedere annullate le due disposizioni normative (segnatamente, l’art. 26 e l’art. 32 del regio decreto 25 marzo 1999), con le quali il legislatore nazionale aveva sancito il divieto assoluto di presentare una domanda di partecipazione ad un pubblico appalto di lavori, di forniture o di servizi (ovvero di formulare in esso una qualsivoglia offerta) in capo a chiunque fosse stato precedentemente incaricato di svolgere una attività di ricerca, di sperimentazione, di studio ovvero di sviluppo di tali lavori, forniture o sevizi.