Nel caso di controllo automatizzato il contribuente può notificare il ricorso alla sola Agenzia delle Entrate
Nel caso di una cartella di pagamento che sia scaturita dall’iscrizione a ruolo effettuata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, l’azione del contribuente diretta a far valere i vizi di tale atto può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione. È quanto afferma la sentenza n. 61/01/14 della Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, facendo proprio l’insegnamento della Cassazione.
La vicenda. La CTP di Bolzano ha accolto il ricorso proposto dai soci di una società fallita contro alcune cartelle di pagamento scaturite dall’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, in relazione alle imposte IVA, IRAP e ritenute non versate. I ricorrenti hanno chiesto con successo “l’annullamento delle cartelle impugnate, in quanto, pervenute ben oltre il termine di decadenza prevista per l’accertamento fiscale”.
Le cartelle avrebbero dovuto essere notificate entro i cinque anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione, ma tale termine non è stato rispettato dall’Ufficio. I contribuenti, pertanto, hanno proposto impugnazione rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate, la quale si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso, posto che l’oggetto della contestazione riguardava non la pretesa tributaria, ma la formazione e l’emissione delle cartelle di cui era responsabile solo l’agente della riscossione, che pertanto era l’unico legittimato passivo. In ogni caso la mancata chiamata in causa del concessionario aveva comportato un vizio irrimediabile perché non aveva consentito l’instaurazione del contraddittorio necessario.
Ebbene, con la sentenza n. 61/01/14 la CTR di Bolzano ha confermato la decisione del collegio di primo grado, favorevole ai contribuenti.
Sulla legittimazione passiva. In merito alla legittimazione passiva, la CTR ha condiviso le considerazioni della CTP perché, in effetti, nei casi in cui non è preceduta da alcun atto delle Entrate, la cartella assume la qualità di atto impositivo con il quale viene esternata la pretesa soggetta a impugnazione; ciò a maggior ragione nei confronti dei coobbligati estranei alla stesura della dichiarazione. Di conseguenza, l’azione del contribuente, diretta a far valere i vizi di tale atto, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa all’Agenzia la facoltà di chiamata nei riguardi di Equitalia (cfr. Cass. SS.UU. n. 16412/2007).
Sulla decadenza. La CTR aggiunge che la legittimazione passiva di Equitalia si configura, nel processo tributario, unicamente quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori a esso direttamente imputabili, cioè solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento. “Solo in tale ipotesi – si legge in sentenza – l’atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale è direttamente ascrivibile il vizio dell’atto. Nel caso di specie è incontestato che la cartella con la quale viene formulala di fatto anche la pretesa erariale è stata notificata oltre i termini di decadenza prevista dalla normativa applicabile nella specie”, cioè dall’articolo 36, comma 2, D.Lgs. n. 46/1999 in base al quale, “in deroga all’art. 25, comma 1, lettera a del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001”.
In conclusione l’appello dell’Ufficio è stato respinto, mentre le spese di lite sono state compensate tra le parti vista la “specificità della vertenza”.
Autore: Redazione Fiscal Focus