A partire dal 2013 un particolare caso di compilazione del quadro RW riguarda i c.d. “titolari effettivi”, ai sensi della normativa antiriciclaggio, di attività patrimoniali o finanziarie suscettibili di produrre reddito, possedute all’estero per il tramite di società.
Tale ultimo caso si verifica allorché i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW (persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia) detengono partecipazioni al capitale sociale di società estere superiori al 25% o esercitano il controllo sull’entità e a sua volta la società estera possiede beni e attività finanziarie estere.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, nella C.M. 38/E/2013, si deve far riferimento al possesso diretto di partecipazioni in società estere. Non rileva, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero, a eccezione del caso in cui la partecipazione nella società residente, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano a integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria.
In tal contesto, seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”.
L’ipotesi del titolare effettivo va verificata anche nel caso in cui le attività patrimoniali o finanziarie estere suscettibili di produrre reddito in Italia siano detenute per il tramite di entità giuridiche diverse dalle società, come ad esempio il Trust.
Con provvedimento del direttore delle Entrate del 31 gennaio 2014 (Protocollo n. 2014/13940, sono state individuate in riferimento ai Trust, le seguenti casistiche di titolare effettivo (mutuate dalla disciplina antiriciclaggio):
1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica.
Nella C.M. 38/E/2013, l’Amministrazione Finanziaria, relativamente ai trust trasparenti residenti, indica che gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul trust (sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti beneficiari non rivestono la qualifica di “titolari effettivi” ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” se presenti.
I chiarimenti forniti nella C.M. 38/E/2013, congiuntamente alla definizione di titolare effettivo mutuata dalla normativa antiriciclaggio, portano a configurare, in riferimento ai Trust trasparenti residenti, le due seguenti situazioni:
1. qualora non siano verificati i presupposti del “titolare effettivo” in capo ai beneficiari individuati del Trust (ad esempio, se i beneficiari sono destinatari di una quota inferiore al 25 per cento del patrimonio), gli obblighi di monitoraggio degli investimenti o delle attività estere ricadono sul Trust, sempreché si tratti di enti non commerciali residenti;
2. qualora siano verificati i presupposti del “titolare effettivo” in capo ai beneficiari individuati del Trust (ad esempio, se la percentuale di attribuzione del patrimonio o di controllo è pari o superiore al 25 per cento), il contribuente è tenuto a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria a essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.
Discordo diverso per i Trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia.
In tale caso, infatti, sia qualora non siano verificati i presupposto del “titolare effettivo” in capo ai beneficiari individuati che qualora lo siano, gli obblighi di monitoraggio degli investimenti o delle attività estere ricadono sui beneficiari individuati residenti in Italia.
Può accadere che i beneficiari non siano individuati.
In questi casi, l’obbligo di monitoraggio ricadrebbe sul “titolare effettivo”, ove esistente, come definito nel Provvedimento del 18 dicembre, ossia “se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica”.
Tale eventualità è stata, giustamente, eliminata dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 38/E/2013. Considerato, infatti, che la dizione “categoria di persone” non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dall’entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti.
Dunque, in caso di Trust con beneficiari non individuati, senza che si verifichino le altre condizioni della percentuale di attribuzione del patrimonio o di controllo pari o superiore al 25 per cento, l’obbligo di monitoraggio spetta al Trust, sempreché si tratti di enti non commerciali residenti.
Una delle implicazioni di tale precisazione è che in caso di trust estero, dove i beneficiari, fiscalmente residenti in Italia, non abbiano un diritto puntuale alla percezione dei beni in quanto sono meri partecipanti di una categoria, non sussiste obbligo di monitoraggio per alcuno.
Infatti:
• il trust è escluso in quanto non residente;
• mentre i beneficiari, anche se fiscalmente residenti in Italia, che non abbiano un diritto puntuale alla percezione dei beni, sono esclusi in forza delle indicazioni contenute nella circolare.
Autore: Redazione Fiscal Focus