Prima del D.lgs 231/2001 nessuna norma prevedeva la responsabilità da reato delle persone giuridiche ; era prevista unicamente una responsabilità civile accessoria e sussidiaria ex art 197 c.p. così come modificato dalla legge 689/91 .
Come sanzionare le condotte illecite poste in essere dalle persone giuridiche era dunque questione rimessa alla interpretazione dottrinale e giurisprudenziale; e la questione era assai problematica stante la difficoltà di concepire la stessa ammissibilità di un reato perpetrato da una persona giuridica atteso che, com’è noto, l’art. 27 1° comma della Costituzione afferma che “la responsabilità penale è personale”.
Autore : Paolo De Gregorio