In una recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che l’onere di provare la presenza delle condizioni ostative all’operatività dell’obbligo di predisporre spazi liberi di parcheggio non grava sull’opponente trasgressore, bensì sull’Amministrazione opposta.
Cassazione civile Ordinanza, Sez. VI, 03/09/2014, n. 18575
Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada, grava sull’autorità amministrativa opposta, a fronte di specifica contestazione da parte dell’opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata aera destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice della Strada.
Tale il principio espressamente enunciato dalla Corte di cassazione in una recente decisione emessa nel quadro di un giudizio di impugnazione di verbali di contestazione di infrazioni aventi ad oggetto la contestazione al ricorrente trasgressore della violazione dell’obbligo di esporre il ticket per la sosta in apposite aree destinate al parcheggio.
La pronuncia costituisce attuazione del più generale principio, già espresso dal giudice di legittimità in precedenti arresti, secondo il quale, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice, spettando quindi alla medesima, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova della esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.