La distribuzione del capitale sociale esuberante ai soci senza tassazione se il capitale sociale non è composto da riserve di utili
Più in dettaglio, si dispone che “All’articolo 2327 del codice civile la parola: “centoventimila” e’ sostituita dalla seguente: “cinquantamila”; “.
La nuova misura potrebbe indurre numerose SPA a ridurre il capitale sociale eccedente la nuova soglia e distribuire il suddetto capitale ai soci. Tale manovra dovrà essere vagliata in conformità alle disposizioni civilistiche e fiscali.
Da un punto civilistico non paiono sussistere particolari elementi di criticità, considerando che la riduzione del capitale sociale esuberante può avvenire in base alla volontà dei soci, sempre mantenendo inalterate le garanzie per i creditori sociali; a tal fine la delibera può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell’iscrizione della delibera stessa nel registro imprese, termine entro il quale i creditori sociali possono proporre opposizione. Sulla base delle opposizioni proposte dai creditori sociali il tribunale valuterà l’eventuale pregiudizio che l’operazione potrà apportare ai creditori sociali e qualora questo non sia ravvisabile approvare l’operazione.
Da un punto di vista fiscale, la restituzione del capitale esuberante ai soci potrebbe far scattare la presunzione di distribuzione di utili di cui all’art. 47, co. 1, del Tuir. In base a tale presunzione si considerano distribuiti prioritariamente le riserve di utili, in caso di presenza contemporanea di riserve di utili e riserve di capitali.
Sulla questione è da tenere ben in considerazione che l’art. 47, co. 6, del Tuir prevede che riduzione è imputata con precedenza alla parte di capitale sociale formatasi con le riserve di utili. Se il capitale sociale non fosse formato da riserve di utili, la distribuzione del capitale esuberante potrebbe avvenire senza alcuna tassazione (art. 47, co. 5, Tuir).
Pur ammettendo tale ultima interpretazione, in presenza di riserve di utili, la distribuzione del capitale esuberante potrebbe ricadere nell’art. 37 bis, D.P.R. 600/1973 ovvero quale operazione elusiva in quanto “priva di valide ragioni economiche”.
Tuttavia, tale evenienza può essere a nostro parere esclusa nei casi in cui la società presenti un buon grado di solvibilità finanziaria, sopratutto per il fatto che è il Legislatore che prevede la riduzione del capitale sociale obbligatorio per le SPA nel D.L. 91/2014.
Per quanto riguarda invece la possibilità che la distribuzione del capitale esuberante ai soci potrebbe far scattare la presunzione di distribuzione di utili di cui all’art. 47, co. 1, del Tuir, si attende la conferma dell’estraneità dell’operazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Ciò non pare un compito arduo e pare inoltre in linea con la ratio della norma che prevede la riduzione del capitale obbligatorio per le SPA che è quella per l’appunto di semplificazione e snellimento delle procedure per la costituzione e gestione delle SPA.