Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’Ace.
L’eccedenza dell’agevolazione Ace può essere utilizzata come credito d’imposta, non solo ai fini Ires, ma anche ai fini Irap.
Questa una delle precisazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 3 giugno 2015, che fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal D.L. N. 91/2014 (Decreto crescita e competitività).
Per quanto riguarda la disciplina antielusiva, al fine di evitare un’eccessiva penalizzazione nei confronti dei contribuenti esteri, anche se soggetti localizzati in paesi che non aderiscono ai protocolli di scambio di informazioni fiscali, l’Agenzia valuterà la possibilità di accogliere le istanze di disapplicazione in assenza di fenomeni di duplicazione del beneficio Ace.
Nell’ipotesi di conferimenti provenienti da soggetti esteri localizzati anche in paesi che non consentono lo scambio di informazioni, l’Agenzia fornisce istruzioni ai propri uffici affinché siano esaminate le istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione idonea:
- ad ovviare alla mancanza di scambio di informazioni con il Paese “non white listed”;
- a dimostrare l’assenza di fenomeni di duplicazione dell’agevolazione Ace.
La disciplina antielusiva mira a evitare che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo ad una holding. I contribuenti che intendono presentare un’istanza di disapplicazione della disciplina, devono farlo prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell’istanza.
Considerata la scadenza del modello Unico 2015 (30 settembre 2015) e il tempo necessario all’istruttoria (90 giorni), le istanze disapplicative dovranno essere presentate entro il 2 luglio 2015.
Il contribuente che ha un’eccedenza Ace può riportarla nei periodi d’imposta successivi ai fini Ires, o convertirla in tutto o parzialmente in credito d’imposta Irap, ma non potrà più riconvertire in eccedenza Ires la parte trasformata in credito d’imposta Irap e non utilizzata. Il documento di prassi ricorda anche che questo credito non può essere utilizzato in compensazione orizzontale e quindi non vale il limite generale di compensabilità pari a 700mila euro annui e quello che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.
Le società che quotano le azioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della Ue o aderenti allo Spazio Economico Europeo possono usufruire di un moltiplicatore del 40% da applicare all’incremento patrimoniale rilevante realizzato nell’esercizio di quotazione e nei due esercizi successivi rispetto all’esercizio precedente.
In particolare, il primo periodo d’imposta in cui può essere applicata l’agevolazione maggiorata è costituito da quello in corso al 31 dicembre 2014 (nel presupposto che questa decorrenza risulti compatibile con i risultati dell’iter dell’autorizzazione della Commissione europea).