PMI: più facile quotarsi in Borsa

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Con il decreto, si vuole semplificare l’accesso da parte delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali di rischio apportando delle modifiche al “Testo Unico della Finanza” o “TUF” ( D.Lgs. n. 58/98).
In breve si individuano gli interventi più significativi definiti dall’art. 20:
1. Si stabiliscono i criteri per individuare le PMI con azioni quotate che tengono conto si due parametri dimensionali: fatturato e capitalizzazione.
Il parametro del fatturato deve essere necessariamente considerato alternativo a quello della capitalizzazione di mercato in quanto esso è considerato più stabile nel tempo e conosciuto con assoluta certezza dalle società prima dell’inizio della procedura di ammissione a quotazione.
Si è previsto inoltre che la qualifica di PMI venga meno solo se entrambi i limiti di fatturato e di capitalizzazione siano superati per tre anni consecutivi.
2. Per incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese a proprietà familiare, le società che rientrano nella definizione di PMI possono individuare, con apposita clausola statutaria, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (“OPA”) obbligatorie più adeguata alle proprie caratteristiche, individuata in un intervallo prestabilito (tra il 20% e il 40%).
Ciò consentirebbe alle singole società la facoltà di diminuire/aumentare la loro contendibilità, in funzione delle specifiche esigenze.
Inoltre, a tutela delle minoranze azionarie è stato previsto il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all’adozione della relativa delibera, nelle ipotesi in cui la modifica statutaria per l’introduzione di una nuova soglia OPA intervenga quando i titoli della PMI siano già quotati.
3. La riduzione dei costi sarà attuata superando la tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa delle informazioni regolamentate ed utilizzando la più immediata pubblicazione sul sito internet della quotata, oltre che dalla trasmissione al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (“SDIR”), cui hanno accesso le agenzie di stampa, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob, che ne garantisce la memoria storica.
4. Si eleva dal 2% al 5% la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata.
5. Per favorire le politiche di alleanza commerciale tra le PMI si prevede l’innalzamento della soglia dal 2% al 5% e, nei casi di accordo autorizzato dall’assemblea ordinaria delle società interessate, al 10%.
6. Si rimette all’autonomia statutaria delle società in via di quotazione ovvero già quotate di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio degli azionisti di lungo periodo.
Si consente quindi, alle società quotande e quotate di prevedere in via statutaria l’attribuzione di un diritto di voto maggiorato, con un limite di due voti, per tutte le azioni detenute da uno stesso azionista per un periodo consecutivo indicato nello statuto, non inferiore a ventiquattro mesi.
Le azioni a voto doppio non costituiscono una categoria speciale di azioni e in caso di successivo trasferimento delle stesse la maggiorazione del voto si estingue.
Le modalità attuative per l’accertamento dei presupposti per l’attribuzione del voto maggiorato sono individuate nello statuto e la Consob è delegata a stabilire con proprio regolamento ulteriori norme di attuazione anche con riferimento a regole di trasparenza.
7. Si prevede la facoltà per le “società chiuse” di utilizzare gli IAS/IFRS per favorire il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale delle società che intendano, o anche solo non escludano, accedere al mercato dei capitali di rischio e il graduale adeguamento allo status di emittente quotato.
8. Stabiliti inoltre i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso, la riduzione della durata minima del periodo previsto per l’esercizio del diritto di opzione negli aumenti di capitale a quindici giorni, allineando la disciplina delle società non quotate a quella attualmente prevista per le società quotate.

Fonte : IPSOA.IT

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