PRINCIPALI INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO CONTENUTI NEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 C.D. “CURA ITALIA” E NEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 C.D. “LIQUIDITÀ”
Nel documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si illustrano i principali interventi per favorire l’accesso al credito contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 17 c.d. “Cura Italia” e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. “Liquidità”, che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l’autorizzazione necessaria per garantire la piena operatività degli strumenti messi in campo dal Governo.
Atteso che il D.L. Liquidità ha completamente riscritto all’art. 13 le previsioni sul Fondo centrale di garanzia PMI originariamente contenute nell’art. 49 del D.L. Cura Italia, abrogandolo, le singole misure vengono commentate nel seguito sulla base dei contenuti attualmente in vigore, partendo da quelle che si presumono di maggior interesse per i colleghi.
Si tratta, innanzitutto, del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti fino a 5 milioni di importo garantito. Tale misura (ora contenuta nell’art. 13 del D.L. Liquidità) è commentata nel paragrafo 1 del presente documento.
Nel Documento di Ricerca viene rappresentata e commentata la nuova garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari prevista sia per le imprese di grande dimensione, sia per i soggetti che abbiano esaurito il proprio plafond di 5 milioni presso il Fondo centrale di garanzia PMI (art. 1 del D.L. Liquidità), nonché le misure c.d. di sospensione ex lege di rientri e pagamenti delle rate su finanziamenti a tutto il 30 settembre 2020 (art. 56 del D.L. Cura Italia) e le stesse misure, sono messe a confronto con gli effetti della c.d. moratoria ABI, riaperta dal 6 marzo 2020, con particolare riguardo agli effetti sul rating delle imprese affidate.
Ai paragrafi 5 e 6 trovano evidenza le sospensioni dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11 D.L. Liquidità) nonché le misure (contenute nell’art. 57 del D.L. Cura Italia) che potranno consentire alle Banche con il supporto di Cassa Depositi e Presiti (CDP) di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che sono state danneggiate dall’emergenza sanitaria in termini di contrazione di fatturato.
Al paragrafo 7 trova evidenza un commento sulla possibile sospensione dei mutui finalizzati all’acquisto della prima casa attraverso il c.d. fondo Gasparrini (art. 54 del D.L. Cura Italia).
Da ultimo vengono descritte le misure di sostegno all’internazionalizzazione (art. 72 del D.L. Cura Italia), le misure in sostegno del settore agricolo e della pesca (art. 78 del D.L. Cura Italia), l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo (art. 80 del D.L. Cura Italia) ed i finanziamenti soci (art. 8 del D.L. Liquidità).
Studio Giuliano e Di Gravio