Prospetto dell’entrata in vigore del ddl 132/2014 dopo la conversione

0

Prospetto dell’entrata in vigore del ddl 132/2014 dopo la conversione

CRONOPROGRAMMA

di entrata in vigore delle nuove disposizioni

13 settembre 2014
a) traslatio iudicii: vedi però sub lettera c) per il decreto ministeriale da emanarsi entro il 9 febbraio 2015) e modifiche introdotte con la conversione in vigore dall’11.11.2014
b) Negoziazione assistita volontaria su diritti disponibili (art. 2)
c) Negoziazione assistita per la separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio senza figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti (art. 6)

11 novembre 2014
a) per la Negoziazione assistita per separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti (art. 6)
b) per le modifiche introdotte con la legge di conversione alla traslatio iudicii e negoziazione assistita
c) per l’esecuzione forzata, le seguenti nuove norme:
– «Art. 155-sexies. – (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). – Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui »;
– «Art. 164-bis (Infruttuosità dell’espropriazione forzata). – Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».
– All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall’autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorità giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».
NB – Queste disposizioni entreranno in vigore l’ 11 novembre 2014, in quanto non è indicata un differimento dell’entrata in vigore; alcune però sembrano, di fatto, subordinate all’entrata in vigore delle norme sull’accesso alle banche dati.

11 dicembre 2014
a) per la separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio effettuata direttamente dai coniugi con assistenza facoltativa di uno o più avvocati, innanzi al Sindaco del Comune competente (art. 12).
b) per il nuovo regime di compensazione delle spese (art. 13)
c) per la norma che prevede il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione” (art. 14). La nuova norma si applicherà ai giudizi introdotti a decorrere dal 11 dicembre 2014;
d) per la previsione del nuovo saggio degli interessi legali moratori (art. 17) che si applicherà ai procedimenti iniziati a decorrere dal 11 dicembre 2014.
e) per le nuove modalità di “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione” (art. 18 – nuovo 492-bis c.p.c.) e relativa sanzione: nuovo Art. 164-ter. – (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) le nuove norme si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal 11 dicembre 2014.
f) per la nuova competenza territoriale per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli (art. 19). Tranne il caso in cui è debitore una pubblica amministrazione, è fissata la regola secondo la quale “per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”;
g) per la “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” (art. 19) e per la nuova modalità di esecuzione del pignoramento dei veicoli, motoveicoli e rimorchi registrati; i provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione (nuovo art. 609 c.p.c.); la partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita’ telematiche (155-ter delle disp. att. c.p.c.) e modalità di accesso alle banche dati (155-quater delle disp. att. c.p.c.), l’esecuzione presso terzi.

9 febbraio 2015
a) per la negoziazione assistita obbligatoria: improcedibilità delle controversie in alcune materie in mancanza di esperimento della negoziazione assistita da uno o più avvocati (art 3).
NB – Le materie sono quelle indicate dal comma 1: “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”
b) entro la stessa data del 9 febbraio dovrà essere emanato un decreto ministeriale che regolamenti riduzioni ai compensi degli arbitri e disponga nuove norme per la selezione degli arbitri e l’attribuzione agli stessi degli incarichi.
01.01.2015
a) per la riduzione del termine per la sospensione feriale dei termini a 31 giorni, dal 1° agosto al 31 agosto (ricorda di rivedere ed aggiornare le scadenze)

a decorrere da 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento contenente le specifiche di cui all’art. 18 bis dl 179/2012, convertito con legge 221/2012
a) nuovo sistema di monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali (art. 20).

Share.

About Author

Rispondi