R.di Inglese Legale ed Economico:L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

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L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

di Sergio Meo avvocato in Napoli, studio legale Meo-Varvarigos

 Sommario:1) La disciplina legale sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati: le innovazioni. 2) Soggetti legittimati alla richiesta della eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

1) La disciplina legale sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati: le innovazioni.

In materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la norma cardine è l’art. 2 della legge n. 13 del 1989 che consente all’assemblea dei condomini di deliberare con le maggioranze di cui all’art. 1136 secondo e terzo comma c.c. (che richiedono in prima convocazione la maggioranza degli intervenuti oltre che la metà del valore dell’edificio ed in seconda convocazione un terzo dei partecipanti al condominio ed un terzo del valore dell’edificio), anziché quella prescritta dall’art.1136 quinto comma c.c. purchè ricorrano due presupposti:

a) si tratti di innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche;

b) non si tratti di innovazioni vietate dall’art. 1120, secondo comma c.c.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione della normativa, l’art. 2 della legge n. 13 del 1989 rinvia alla legge n. 118 del 1971, che a sua volta si riferisce espressamente "ai cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo" nonché ai "soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età". La definizione di barriere architettoniche si rinviene nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14.6.1989, contenete il regolamento di attuazione dell’art. 1 della Legge n. 13 del 1989, che si riferisce a "ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea".

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