Cassazione, sentenza depositata il 24 luglio 2014
- Sì all’accertamento sintetico nei confronti del contribuente che sostiene di avere ricevuto la provvista necessaria all’acquisto di un’automobile dalla propria madre. La donazione deve essere dimostrata.
È quanto emerge dalla sentenza 24 luglio 2014, n. 16832, della Corte di Cassazione – Quinta Sezione Tributaria.
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un contribuente romano finito nel mirino del Fisco in quanto proprietario di quattro automobili e un immobile. L’atto impositivo ai fini IRPEF per il 1998 è stato inizialmente annullato dalla CTP di Roma, la quale ha ritenuto che il contribuente avesse giustificato la diversa capacità contributiva posto che una delle autovetture risultava immatricolata a favore di altro soggetto sin dal 1997, mentre un’altra era stata acquistata grazie alla donazione di somme di denaro della madre che, a sua volta, le aveva ricevute quali indennizzo per un sinistro.
Di diverso avviso la CTR Lazio, che ha ritenuto nullo l’atto di liberalità del genitore, per mancanza di prova scritta. La Commissione di secondo grado in ogni caso ha rilevato “la sussistenza di una discrasia temporale” tra la data di immatricolazione dell’autovettura (novembre 1997) e quella della transazione (gennaio 1998), “in virtù della quale la madre del contribuente avrebbe conseguito l’indennizzo di un sinistro, tale da rendere non plausibile la tesi difensiva secondo cui tale somma sarebbe stata utilizzata per l’acquisto dell’autovettura”.
Approdata in Cassazione, la controversia si è chiusa definitivamente a favore dell’Erario. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso prodotto dal contribuente, con conseguente conferma della sentenza di secondo grado.
Nell’occasione i giudici con l’ermellino hanno ribadito il principio in base la quale, “in tema di accertamento dei redditi, costituiscono – ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 600/73, nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis – elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, specificamente la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie”. La disponibilità di questi beni costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva da qualificare “legale” ai sensi dell’articolo 2728 del codice civile “perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva mentre grava sul contribuente fornire la prova di redditi non imponibili idonei al mantenimento (ivi compreso l’originario acquisto) del possesso di tali beni”.
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso di un contribuente romano finito nel mirino del Fisco in quanto proprietario di quattro automobili e un immobile. L’atto impositivo ai fini IRPEF per il 1998 è stato inizialmente annullato dalla CTP di Roma, la quale ha ritenuto che il contribuente avesse giustificato la diversa capacità contributiva posto che una delle autovetture risultava immatricolata a favore di altro soggetto sin dal 1997, mentre un’altra era stata acquistata grazie alla donazione di somme di denaro della madre che, a sua volta, le aveva ricevute quali indennizzo per un sinistro.
Di diverso avviso la CTR Lazio, che ha ritenuto nullo l’atto di liberalità del genitore, per mancanza di prova scritta. La Commissione di secondo grado in ogni caso ha rilevato “la sussistenza di una discrasia temporale” tra la data di immatricolazione dell’autovettura (novembre 1997) e quella della transazione (gennaio 1998), “in virtù della quale la madre del contribuente avrebbe conseguito l’indennizzo di un sinistro, tale da rendere non plausibile la tesi difensiva secondo cui tale somma sarebbe stata utilizzata per l’acquisto dell’autovettura”.
Approdata in Cassazione, la controversia si è chiusa definitivamente a favore dell’Erario. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso prodotto dal contribuente, con conseguente conferma della sentenza di secondo grado.
Nell’occasione i giudici con l’ermellino hanno ribadito il principio in base la quale, “in tema di accertamento dei redditi, costituiscono – ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 600/73, nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis – elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, specificamente la disponibilità in Italia o all’estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie”. La disponibilità di questi beni costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva da qualificare “legale” ai sensi dell’articolo 2728 del codice civile “perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva mentre grava sul contribuente fornire la prova di redditi non imponibili idonei al mantenimento (ivi compreso l’originario acquisto) del possesso di tali beni”.
Autore: Redazione Fiscal Focus