Rendite finanziarie tutte al 26%
Vantaggi (contenuti) per i redditi più alti – Penalizzati gli scaglioni Irpef inferiori
La legge di bilancio uniforma il prelievo sui dividendi. Si applicherà sempre l’imposta sostitutiva del 26% senza più differenze tra partecipazioni qualificate e non, di fatto allineando il prelievo su tutti i tipi di rendite finanziarie. Nel confronto con la tassazione a Irpef e relative addizionali, saranno marginalmente avvantaggiati i percettori di dividendi nella fascia di reddito oltre i 75 mila euro. Rischiano, invece, di essere notevolmente penalizzati (anche di 10 punti percentuali) i contribuenti che incasseranno dividendi e che si troveranno negli scaglioni di reddito più bassi (si veda l’esempio a lato). Lo stesso accadrà per le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate. L’aspetto positivo è che sarà possibile compensare le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le minusvalenze e plusvalenze non qualificate.
Dal nuovo sistema, che avrà una decorrenza diversificata (si veda l’articolo in pagina), è stato stimato un effetto positivo di cassa per quasi 253 milioni nel 2018 e 10 milioni nel 2019, mentre dal 2020 il saldo tra tassazione a Irpef e con la nuova sostitutiva diventa negativo per 11,1 milioni. Ma vediamo cosa cambia.
I dividendi
Le novità in materia di tassazione degli utili interessano le persone fisiche residenti in Italia che li percepiscano al di fuori dell’esercizio dell’impresa (persone fisiche «non imprese»). Finora, nei confronti di questi ultimi contribuenti la ritenuta o l’imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo era applicata solo sugli utili e proventi assimilati «non qualificati».
Gli stessi utili e proventi – se riferiti a partecipazioni, strumenti finanziari o contratti «qualificati» – concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percipiente soggetto a Irpef nella misura del 58,14 per cento. Mentre gli utili provenienti da società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata diversi da quelli dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo concorrevano – e continueranno a concorrere – alla formazione del reddito complessivo imponibile per il loro intero ammontare.
La novità della legge di bilancio consiste nel fatto che la ritenuta a titolo definitivo o l’imposta sostitutiva del 26% sarà ora applicata anche sugli utili «qualificati». Per partecipazioni «qualificate» si intendono quelle che rappresentano oltre il 20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale (soglie ridotte al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati). Per gli strumenti finanziari partecipativi e per i contratti di associazione in partecipazione si fa riferimento al rapporto fra apporto e patrimonio netto dell’emittente o dell’associante.
Le plusvalenze
La riforma impatta anche sulle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, strumenti finanziari e contratti assimilati. I soggetti interessati alla modifica non sono solo le persone fisiche «non imprese» residenti, ma anche tutti i soggetti non residenti (che però di norma sono esentati soprattutto grazie alle convenzioni contro le doppie imposizioni) nonché le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia. Anche per questi soggetti, la nuova imposta secca del 26% riguarderà anche le plusvalenze qualificate, fermo restando il concorso integrale al reddito complessivo imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.
In Norme&Tributi – pagine 23 e 24 La guida alla manovra
Fonte: Ilsole24ore
Per info e assistenza: Studio Giuliano e Di Gravio