La responsabilità degli amministratori di società cooperativa edilizia

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La Corte di cassazione, con la sentenza del 31 dicembre 2013, n. 28802, ha affrontato il delicato tema della responsabilità degli amministratori di cooperativa edilizia e dell’individuazione dei doveri specifici che fanno capo ad essi.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28802/2013, ha chiarito che qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all’appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l’esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, titolare di un diritto personale di godimento, può domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento.

Fonte : IPSOA.IT

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