Responsabilità dell’avvocato per difesa pregiudizievole: l’assenso del cliente non la esclude.
L’assenso o addirittura la sollecitazione da parte del cliente in relazione alla proposizione di mezzi difensivi a lui pregiudizievoli non esonera il difensore dalla responsabilità per negligenza professionale.
Difatti, secondo una recentissima sentenza della Cassazione, l’assistito va risarcito anche se la tattica sbagliata è stata da lui previamente concertata con il proprio legale e poi approvata. In questa sentenza la Corte di Cassazione affronta il delicato tema della responsabilità professionale del difensore, con particolare riferimento alla proposizione di domande o, in genere, di difese pregiudizievoli per il cliente. Nello specifico, la Suprema Corte, pur ribadendo la natura di obbligazione di mezzi della prestazione professionale, ritiene responsabile il professionista per aver richiesto la chiamata in causa di terzo nei cui confronti il diritto era prescritto, a prescindere dall’ eventuale assenso preventivo del cliente; e ciò in quanto, sempre secondo la Cassazione, la scelta della strategia processuale spetta esclusivamente all’ avvocato, il quale ha il dovere non solo di informazione del cliente, ma anche di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso ed essendo tenuto, tra l’altro, a sconsigliare il cliente dall’ intraprendere o proseguire un giudizio dall’ esito probabilmente sfavorevole. Insomma, il professionista deve proprio dissuadere quest’ultimo da azioni temerarie ed errate, informandolo e spiegandoli le conseguenze pregiudizievoli di scelte errate.
Il cittadino – sostengono i giudici – non ha le cognizioni tecnico-giuridiche per stabilire cosa sia opportuno, sotto una chiave processuale, e cosa non lo sia. Per cui all’ avvocato spetta sempre un obbligo di diligenza da rispettare, anche quando il suo operato abbia inizialmente trovato copertura nel consenso del proprio cliente.
Leggi qui la sentenza della Cass. sez. III del 20 maggio n. 10289
Filomena Torello, Studio Giuliano e Di Gravio, http://giulianoedigravio.it/