Reti d’impresa senza notaio
Pubblicato il decreto ministeriale che introduce le specifiche tecniche per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese semplicemente con atto firmato digitalmente.
Gli interessati potranno procedere a iscrivere direttamente il contratto di rete nel Registro delle imprese, senza dover passare per il notaio.
È questa la rilevante novità introdotta a seguito del decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo economico del 7 gennaio 2015.
L’iscrizione nel Registro delle imprese
Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, ai fini dell’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, il contratto deve essere redatto:
– per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
– ovvero per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico.
Dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale con il quale si definiscono le specifiche tecniche, è quindi possibile procedere alla trasmissione per via telematica o alla presentazione su supporto informatico al Registro delle imprese dei contratti di rete.
A tal fine, sarà reso disponibile da Infocamere un apposito software per redigere online l’atto costitutivo in formato XML secondo il formato standard del Contratto di Rete.
Dopo la sua registrazione all’Agenzia delle Entrate, l’atto potrà essere importato in ComunicaStarWeb, ottenendo la compilazione automatica della modulistica RI, e trasmesso al Registro delle Imprese per l’iscrizione.
Il contratto di rete
Diventa quindi sempre più semplice la stipula dei contratti di rete.
Come noto, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Grazie alle novità introdotte non sarà necessario, a tal fine, rivolgersi a un notaio, ma sarà sufficiente che siano gli stessi imprenditori a firmare digitalmente il contratto.
Si ricorda, infine, che anche le modifiche al contratto di rete devono essere redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica.
Fonte: Fiscal Focus