Reverse charge per edilizia, energia e pallets:i chiarimenti delle Entrate.

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Reverse charge per edilizia, energia e pallets:i chiarimenti delle Entrate.

Arriva una mini guida sull’estensione, a partire dall’1 gennaio 2015, del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) nell’ambito dei settori edile ed energetico e della cessione dei bancali di legno (pallets) recuperati dopo il primo utilizzo. Con la circolare n. 14/E di oggi, infatti, l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in materia di applicazione del meccanismo di assolvimento dell’Iva mediante inversione contabile. Nel documento di prassi, inoltre, vengono illustrate le novità in campo Iva per i settori interessati e forniti alcuni approfondimenti su reverse charge e particolari ambiti applicativi.

Le novità per il settore edile – Per quanto riguarda il settore edile, l’obbligo di inversione contabile viene esteso ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici in tutti i casi di prestazioni rese nei rapporti B2B.

Il reverse charge si allarga anche al settore energetico – La Legge di stabilità 2015 estende il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) anche ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/Ce. Nell’ambito di questa misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi. Inoltre, il reverse charge apre anche alle cessioni di gas e di energia elettrica al soggetto passivo-rivenditore. Restano escluse dal reverse charge le cessioni di Gpl poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a questo sistema.

Quando non si applica il reverse charge – Il reverse charge non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono del nuovo regime “forfetario” o del regime dei “minimi”. Se, invece, questi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo; inoltre, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.

Il meccanismo del reverse charge non si applica nemmeno alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro).
Infine, il regime di cash accounting non trova applicazione relativamente alle operazioni che rientrano nel meccanismo del reverse charge.

Fonte: Agenzia delle Entrate.

Agenzia Entrate , circolare 27.03.2015 n° 14

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