Riforma degli appalti pubblici: novità per la stazione appaltante

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Riforma degli appalti pubblici: novità per la stazione appaltante

La pubblicazione in G.U. della delega al Governo per la riforma degli appalti pubblici apporterà, una volta approvati tutti i decreti attuativi, molte novità per le stazioni appaltanti che dovranno sempre più fare ricorso all’utilizzo dell’informatica; le stesse stazioni appaltanti si dovranno maggiormente qualificare e utilizzare più pubblicità e trasparenza nelle gare pubbliche.

E’ divenuta legge n. 11, del 28 gennaio 2016 (in G.U. n. 23 del 29.01.2016) la “Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/U in materia di appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “; tale legge ha avuto un iter parlamentare molto travagliato con importanti modifiche durante la conversione in legge.

Di seguito si evidenziano alcune delle principali novità che la legge delega modificherà con i decreti attuativi che interessano, tra l’altro, anche le stazioni appaltanti che su alcuni aspetti si dovranno riorganizzare.

In tema di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, la legge delega ne richiede la revisione, in modo che la pubblicità avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico e prevedendo la definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un’unica piattaforma digitale presso l’ANAC di tutti i bandi di gara.

Sono individuati gli obiettivi di razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l’introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l’effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi.

Il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti è collegato a una riforma del sistema in cui, anche in conseguenza del recepimento, si dovrebbe fare maggiore ricorso a un uso più flessibile degli strumenti e a modalità innovative nella gestione e nell’esecuzione degli affidamenti.

Durante la conversione in legge è stata inserita una disposizione, al fine di prevedere la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo.

Tale riorganizzazione è collegata a un rafforzamento del controllo delle stazioni appaltanti e a una revisione dell’assetto degli incentivi alla progettazione che saranno destinati, tra l’altro, alle fasi della programmazione degli investimenti e al controllo delle relative procedure.

E’ previsto il contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso:

– la previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell’esecuzione del contratto;

– adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate:

sulla base del sistema di qualificazione ;

– con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità;

– salvaguardando l’esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell’Unione europea;

– fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze;

– a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti.

E’ previsto l’utilizzo, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), misurata sul “miglior rapporto qualità/prezzo”. La preferenza per tale criterio di aggiudicazione si accompagna alla regolazione espressa dei casi e delle soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta.

Durante la conversione in legge è stata inserita una disposizione che al fine di specificare che il “miglior rapporto qualità/prezzo” è determinato seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto pubblico o del contratto di concessione.

La legge in commento prevede che il Governo delegato dovrà intervenire con misure finalizzate alla garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza, che la stazione appaltante dovrà adottare nelle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione:

– la valutazione comparativa tra più offerte in numero almeno pari a cinque; durante la conversione in legge il testo iniziale è stato riformulato, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti;

– un’adeguata rotazione degli affidamenti;

– la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza.

E’ stata prevista la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, compresa quella organizzativa, e professionale che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.

I suddetti requisiti di capacità devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, che i potenziali partecipanti devono essere scelti dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione tenendo presente l’interesse pubblico a favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese.

FONTE: IPSOA – Quotidiano Giuridico

Studio Giuliano e Di Gravio

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