Riforma su difesa d’ufficio.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2015 il decreto legislativo n. 6 del 30 gennaio in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio a norma dell’articolo 16 della rIforma forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Le nuove disposizioni prevedono che l’elenco dei difensori d’ufficio (ora tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.
Al fine di assicurare la qualificazione professionale, sono previsti criteri più rigorosi per l’iscrizione, richiedendo che i corsi di aggiornamento debbano avere una adeguata durata e un esame finale.
Inoltre, è elevata a cinque anni la pregressa esperienza professionale in materia penale idonea a consentire l’iscrizione ed è stabilito, in ulteriore alternativa, il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, la cui regolamentazione attuativa è in via di completamento.
Si stabilisce che il Cnf provveda sulla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell’ordine e che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, sia necessario presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale.
Sempre ai fini di assicurare l’idonea stabilità nell’esercizio della funzione è previsto che il professionista non possa chiedere la cancellazione dall’elenco prima di due anni dall’iscrizione.
In via transitoria, si prevede che i professionisti attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai consigli dell’ordine siano iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, alla scadenza del periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.
Fonte: Altalex
Leggi il testo completo del DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2015, n. 6