Rimborsi IVA semplificati: in chiaro integrativa ed esonero dalla garanzia.
Nuovi chiarimenti sui rimborsi IVA semplificati, come previsti dal decreto Semplificazioni fiscali. Con la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti sulla nuova disciplina dei rimborsi IVA introdotta per semplificare e accelerare l’erogazione delle somme dal D.Lgs. n.175/2014, per chiarire questioni interpretative sollevate successivamente all’emanazione della circolare n. 32/E del 2014. Particolare attenzione ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, alle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e agli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’IVA di gruppo.
Nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina dei rimborsi IVA introdotta dal decreto Semplificazioni fiscali per accelerare l’erogazione delle somme: la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 affronta, in particolare, le questioni relative ai rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, alle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e agli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’IVA di gruppo.
Il decreto Semplificazioni fiscali
In materia di rimborsi IVA, il D.Lgs. sulle Semplificazioni fiscali n. 175/2014 ha previsto a decorrere dal 13 dicembre 2014:
– l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
– la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;
– l’obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.
La circolare n. 35/E fornisce, innanzitutto, alcuni chiarimenti sui termini di presentazione della dichiarazione integrativa nel caso in cui venga variata la modalità di utilizzo del credito o apposto il solo visto di conformità/sottoscrizione alternativa.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione con cui viene chiesto il rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sia per apporre il visto di conformità sia per revocare (in tutto o in parte) l’importo originariamente chiesto a rimborso e destinarlo in compensazione o in detrazione.
Lo stesso termine vale anche in caso di dichiarazione integrativa per aumentare l’importo chiesto a rimborso e ridurre la somma chiesta in compensazione o in detrazione.
La dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche per produrre la dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente autocertifica di essere “virtuoso”.
Richieste di rimborso ante 2015
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche in merito a come far valere le condizioni di esonero dalle garanzie con riferimento alle richieste di rimborso trimestrale presentate per gli anni d’imposta antecedenti il 2015, sprovviste del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto non previsti dal relativo modello.
La circolare n. 35/E del 2015, inoltre, chiarisce che solo relativamente al periodo transitorio, i requisiti e le condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché l’assenza delle condizioni soggettive di rischio, saranno valutate con riferimento alla situazione del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa munita del visto di conformità.
Se la presentazione di una dichiarazione integrativa non è necessaria, perché la dichiarazione originaria è già stata presentata con il visto di conformità, le condizioni andranno verificate alla data di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Cessione di azioni infragruppo
Per l’erogazione dei rimborsi IVA senza la prestazione della garanzia, è necessario che nell’anno precedente la richiesta non risultino cedute – se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati – azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.
La condizione rimane valida anche se la cessione di quote o azioni avviene nell’ambito dello stesso gruppo: il contribuente dovrà, quindi, presentare la garanzia per ottenere l’erogazione del rimborso.
Compensazioni IVA di gruppo
La circolare n. 35/E/2015 precisa che la nuova disciplina si applica anche alle garanzie prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
Per la determinazione dell’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia del 10% si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale (attualmente fissato a 700.000 euro).
Leggi qui la Circolare Agenzia delle Entrate n. 35-E del 27.10.15
Fonte: Ipsoa.