Alcune Direzioni regionali, al fine di orientare correttamente l’operato dei Concessionari, hanno sottoposto alla scrivente Direzione il quesito in ordine alla collocazione in via privilegiata o chirografaria del credito IRAP nella procedura fallimentare. In particolare è stato chiesto quale deve essere il comportamento del concessionario del servizio nazionale della riscossione in caso di diniego espresso dal Tribunale fallimentare in ordine alla richiesta di ammissione al passivo in via privilegiata del credito IRAP ai sensi dell'art. 2752 del c.c., motivata sulla base della inesistenza di una espressa previsione legislativa di tale ipotesi. Come è noto, la disciplina generale di cui all’articolo 2745 c.c. dispone
"il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito";
pertanto, il privilegio è direttamente ricollegato dalla legge a determinati crediti in ragione della loro specifica causa, secondo una scelta economico – politica, come tale riservata alla discrezionalità del legislatore.