SANATORIA EDILIZIA STRAORDINARIA E PRINCIPI COSTITUZIONALI; ANCORA SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 49 DEL 2006 UN MONITO PER LA CASSAZIONE
di Bruno Molinaro, Avvocato amministrativista
Sommario:
1. I principi affermati dalla corte con rinvio ai precedenti (sentenze n. 196 del 2004 e nn. 70 e 71 del 2005). 2. L’ampio potere discrezionale delle regioni nel definire i confini entro cui modulare gli effetti, sul versante amministrativo, del condono edilizio straordinario: non e’ irragionevole subordinare la sanabilita’ delle opere all’ulteriore condizione che il contravventore non abbia già beneficiato di altri condoni. 3. L’inammissibilita’ di un condono tombale "opelegis" e, per giunta, gratuito. 4. La lettura "ampliativa" e costituzionalmente orientata dell’art. 32, comma 27, lett. D), del d.l. n. 269 del 2003 per gli abusi su immobili vincolati: un monito per la cassazione? 5. Le altre novita’ emerse dalla sentenza n. 49 del 2006. 6. Il raffronto con la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699 del 2005 (sul superamento delle volumetrie massime e sullo "scorporo" – di dubbia costituzionalita’– delle opere eccedenti i 3000 metri cubi). 7. Le esigenze di cassa e i vincoli europei sulla spesa pubblica non condizionano l’autonomia legislativa delle regioni.