Scadenze del processo amministrativo telematico

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Lo scorso 24 giugno, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni, tra le altre, per l’efficiente informatizzazione del processo amministrativo, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, è stato emanato il decreto legge n. 90/2014 (c.d. “decreto p.a.”), poi convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Oltre a prevedere che si applichino subito anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica, a cura della cancelleria, quando relative ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o alle pubbliche amministrazioni, le norme in esame hanno introdotto due importanti scadenze allo scopo di dare concreto avvio al processo amministrativo telematico.
Tralasciando infatti quella per effetto della quale le pubbliche amministrazioni hanno ora tempo fino al 30 novembre 2014 per comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica, mi soffermo subito sulla scadenza, prima in ordine di tempo e di importanza, prevista dall’art. 38 del decreto legge n. 90/2014.
Si tratta della introduzione di un termine certo per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà stabilire, secondo quanto da tempo dispone l’art. 13 dell’Allegato 2 al d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (contenente le Norme di attuazione del Codice del processo amministrativo), le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l’aggiornamento del processo amministrativo telematico.
Del tutto opportunamente è stato imposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare detto decreto, atteso da oltre quattro anni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, prevedendo altresì un termine di trenta giorni perché il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italia digitale possano rendere il loro avviso, in assenza del quale il decreto può comunque essere emanato.
Dalla predisposizione della disciplina destinata a regolamentare sotto il profilo tecnico ed operativo l’applicazione del processo amministrativo telematico e tutti i suoi adempimenti, dipende infatti la sorte dell’informatizzazione del giudizio amministrativo, che è ferma ad uno stato poco più che embrionale (viene depositata, ma non scambiata, copia in via informatica degli atti di parte e dei documenti, in aggiunta a quella cartacea, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a.), al punto da essere stata sopravanzata dal processo civile telematico, ormai operativo, e solo poco tempo fa più arretrato sotto l’aspetto informatico di quello amministrativo.
Così stando le cose, spiace davvero allora rilevare come, nonostante i presupposti di necessità ed urgenza addotti a giustificazione del ricorso al decreto legge, il termine di 60 giorni previsto dal d.l. 90/2014 sia purtroppo scaduto lo scorso 18 ottobre, senza che la Presidenza del Consiglio abbia adottato l’atteso decreto.
Va da sé che, a questo punto e sino a che le regole tecnico-operative per la (sperimentazione, l’aggiornamento e la graduale) applicazione del processo amministrativo telematico non vedranno la luce, sarà destinata a rimanere lettera morta anche la seconda, significativa scadenza del 1° gennaio 2015, a decorrere dalla quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Si tratta dell’ulteriore importante termine introdotto proprio al fine di accelerare l’attuazione del processo amministrativo telematico dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, il cui art. 38, comma 1-bis, ha modificato il comma 2-bis dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, rendendo doveroso un adempimento ora e sino al 31 dicembre 2014 meramente facoltativo.
Sarà infatti possibile dare concreta attuazione (previo eventuale adeguamento e/o implementazione del nuovo sistema informativo per la giustizia amministrativa) all’obbligo di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti del processo amministrativo, siano essi provvedimenti del giudice, comunicazioni degli uffici giudiziari o atti delle parti, solo quando il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà stato emanato e con esso definite anche le regole tecniche che riguardano in primo luogo la formazione del fascicolo di causa elettronico e le modalità di acquisizione allo stesso degli atti telematici provenienti dal giudice (si pensi alla disciplina delle modalità di pubblicazione e di comunicazione alle parti dei provvedimenti giurisdizionali) e dalle parti (si pensi alla disciplina delle modalità di deposito degli atti soggetti a notificazione e di quelli destinati allo scambio).
Tra gli atti delle parti soggetti all’obbligo di sottoscrizione con firma digitale, vale ricordare infatti come, a differenza di quanto accade nella disciplina del processo civile telematico, vista la (futura) portata onnicomprensiva del novellato art. 136, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, vadano annoverati anche gli atti introduttivi del giudizio amministrativo, che sarà così ad un tempo possibile e necessario notificare via pec e depositare in via telematica, con piena ed indiscussa validità giuridica, una volta emanate e note le regole tecniche del processo amministrativo telematico.
Insomma, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri spetta di rendere possibile il raggiungimento, nel volgere di poco più di due mesi, dell’ambizioso traguardo della gestione totalmente informatica del processo amministrativo.
Traguardo che è veramente alla portata degli operatori del diritto amministrativo, ultimo periodo del ricordato nuovo comma 1-bis dell’art. 38 della legge n. 114/2014 (“Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”) permettendo.

Fonte : ILSOLE24ORE.IT

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