Gli intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari sono tenuti a inviare alla UIF una segnalazione “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
Il sospetto deve trarre origine dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto cui è riferita.
Appositi indicatori di anomalia, adottati e periodicamente aggiornati su proposta della UIF dalle autorità competenti (Banca d’Italia, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno), nonché schemi di comportamento anomalo sotto il profilo finanziario, emanati e diffusi dalla UIF, sono volti ad agevolare l’individuazione delle operazioni sospette.
Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie Istruzioni.
La segnalazione viene effettuata – secondo uno schema segnaletico uniforme per tutti i segnalanti – attraverso il canale telematico.
Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione. La UIF può sospendere l’esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi eventuali indagini in corso.
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale o amministrativa).
La UIF effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dei risultati di tale analisi, agli organi investigativi: Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e Direzione investigativa antimafia (DIA).
La UIF archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione degli organi investigativi.
NORMATIVA
I destinatari si avvalgono, quale strumento di ausilio per la rilevazione di operazioni sospette, degli indicatori di anomalia adottati, su proposta della UIF, dalle seguenti autorità competenti per le diverse categorie di segnalanti: per gli intermediari, dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 24 agosto 2010; per i professionisti, dal Ministero di Giustizia con Decreto 16 aprile 2010; per gli operatori non finanziari, dal Ministero dell’Interno con Decreto 17 febbraio 2011, come modificato dal Decreto 27 aprile 2012.
Gli indicatori di anomalia forniscono una casistica non tassativa né esaustiva per la segnalazione di operazione sospetta.
Al fine di rilevare operazioni sospette gli intermediari utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2007. Per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non è necessario che ricorrano tutti i comportamenti individuati negli schemi; per converso, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.
Le istruzioni per l’adempimento degli obblighi di segnalazione sono contenute nel Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e sulle informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette.