Sentenza n. 9931 del 16 aprile 2008
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMI-NE – IMPOSTA SOSTITUTIVA – CONDIZIONI DI APPLICABILITA'. In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, e con riferimento alle condizioni di appli-cabilità del beneficio previsto dagli artt. 15 e 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 per le opera-zioni di finanziamento a medio e lungo termine, la Suprema Corte, mutando orientamento rispetto alle sentenze 16 giugno 2006, n. 14046 e 26 maggio 2005, n. 11165, ha affermato che la facoltà di adempiere anticipatamente le obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento, in quanto rico-nosciuta dalla legge come condizione di "favor" per il soggetto finanziato, quale contraente debole in un rapporto asimmetrico, non determina la decadenza dall'imposta sostitutiva delle ordinarie im-poste ipotecarie, neppure nel caso in cui detta facoltà possa essere esercitata prima che sia decorsa la durata minima contrattuale di diciotto mesi, considerata dalla norma agevolativi.