"II concordato fallimentare, con accollo dei relativi impegni da parte di un terzo assuntore e dietro cessione al medesimo dì tutte le attività, secondo le previsioni degli artt. 124 e segg. del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, integra una scelta convenzionale, con l'avallo degli organi del fallimento e poi l'omologazione del tribunale, basata sul presupposto dell'insufficienza di quelle attività all'integrale tacitazione dei creditori chirografari, e giustificata da una valutazione di opportunità e convenienza di un pagamento percentuale garantito rispetto alla liquidazione concorsuale delle attività medesime. Detta cessione, per sua natura globale, in difetto…
SENTENZA N. 98-09
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