Sistema di videosorveglianza all’interno degli spogliatoi maschili aziendali

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il Garante ha ritenuto che l`installazione delle  telecamere negli  spogliatoi dei dipendenti non è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali. Il sistema, infatti, nel caso in questione, era configurato in modo tale da prevedere espressamente il minuzioso controllo dell`intera area adibita a spogliatoio, senza alcuna limitazione all`angolo di ripresa, in una zona connotata, invece, da una particolare aspettativa di riservatezza e di tutela della intimita` e dignita` della persona. L`azienda, inoltre, non  aveva motivato l`inutilita` delle misure di sicurezza gia` adottate (rafforzamento degli armadietti, telecamera all`ingresso degli spogliatoi) e anche le denunce, presentate a sostegno del progetto,  riguardavano furti avvenuti in altre aree dell`azienda e al di fuori dell`orario di lavoro.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”);

VISTA la richiesta presentata da ZF Padova s.r.l., pervenuta il 18 aprile 2014;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con nota pervenuta il 18 aprile 2014 ZF Padova s.r.l. (di seguito: la società) ha chiesto al Garante “di poter installare un sistema di videosorveglianza all’interno degli spogliatoi maschili aziendali”, misura che si renderebbe necessaria “a seguito delle numerose e ripetute segnalazioni di effrazioni negli spogliatoi aziendali da parte dei dipendenti”. A seguito di tali episodi già nel 2006 era stata installata una telecamera “orientata alla porta di ingresso degli spogliatoi allo scopo di riprenderne gli accessi”; nonostante ciò a partire dal 2010 “il numero delle effrazioni negli spogliatoi è ritornato ad essere importante” e nel 2012 si è provveduto a rafforzare gli armadietti posti a disposizione dei lavoratori anche con la dotazione di lucchetti, ancorché tali misure “non [abbiano]garantito l’incolumità dei beni personali dei dipendenti”.

Oltre alle menzionate effrazioni all’interno degli spogliatoi, la società ha rappresentato che “all’interno dell’azienda, nei reparti produttivi, tendenzialmente in orari serali, sono stati sistematicamente «rubati» macchine fotografiche, pc portatili o strumenti di lavoro informatici”.

1.1 Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza da installare all’interno degli spogliatoi, in base a quanto emerge dalla predetta nota nonché dalla documentazione allegata a corredo della medesima, consisterebbero:

a. nell’ampliamento del sistema di videosorveglianza già esistente tramite l’installazione di “14 nuove telecamere mini dome (a cupola) da interno di tipo fisso da installare sul solaio della stanza e in grado di controllare completamente ogni corridoio e/o punto di passaggio e stazionamento di personale nello spogliatoio” (cfr. nota Teletronica spa del 13.12.2013);

b. nella prospettata conservazione delle immagini registrate “nel limite massimo di giorni sette […] dopo di che sarebbero cancellate automaticamente dal sistema” (cfr. nota della società, p. 2);

c. nell’affidamento della “installazione, […] gestione e l’eventuale manutenzione […] totalmente demandati all’azienda Teletronica, come effettuato in passato per il sistema di videosorveglianza esterno aziendale” (cfr. nota cit., p. 2);

d. nella impossibilità di visualizzare le immagini riprese dalle telecamere “in diretta da nessun profilo utente [in quanto queste]saranno esclusivamente registrate con modalità «motion detection» nel server di gestione” (cfr. nota Teletronica cit.);

e. nella individuazione di “un utente la cui password di accesso alle registrazioni sarà suddivisa fra le varie rappresentanze sindacali e al delegato dell’azienda per il trattamento dei dati sensibili e consegnate in busta chiusa e sigillata a ciascuna rappresentanza” (cfr. nota Teletronica cit.).

1.2 La società ha prodotto copia di tre denunce presentate alla stazione dei carabinieri di Selvazzano Dentro in data 5.4 – 13.12 del 2013 e 7.3 del 2014 in relazione a furti di strumentazioni informatiche avvenuti all’interno di locali aziendali in orario compreso tra le ore 17.00-18.00 e le 7.00-8.00 del giorno successivo.

1.3 La società ha altresì allegato copia di tre verbali di accordo sottoscritti dalla medesima e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), in particolare:

a. l’accordo del 17.10.2006 con il quale si concorda sulla installazione di un sistema di videosorveglianza (con registrazione delle immagini) riferito “[al]l’area di accesso agli spogliatoi operai e non [al]l’interno dello spogliatoio stesso”;

b. b. l’accordo del 31.3.2011 nel quale si dichiara “inammissibile l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi)”;

c. l’accordo 18.3.2014 nel quale si rappresenta che “le parti concordano sulla necessità di implementare impianti audiovisivi presso le aree degli spogliatoi maschili siti al primo piano […] al fine di garantire la sicurezza degli impianti, dei lavoratori e/o collaboratori e dell’utenza, nonché la tutela del patrimonio in genere dell’azienda, degli operatori e dei cittadini”. Tale accordo (facendo rinvio ad una versione non aggiornata del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza) contiene l’indicazione di principi generali in materia tra i quali la limitazione del controllo delle aree attraverso sistemi di videosorveglianza “ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinate aree e precise fasce orarie” nonché l’adozione di “tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone”, precisando altresì, quanto al termine di conservazione delle immagini registrate, che questo “deve essere limitato a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”.

2. All’esito dell’esame delle dichiarazioni e della documentazione sottoposta all’attenzione del Garante, si ritiene che l’installazione del prospettato sistema di videosorveglianza all’interno degli spogliatoi maschili in uso ai dipendenti non sia conforme alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2.1 Il descritto sistema è configurato in modo tale da prevedere espressamente il minuzioso videocontrollo dell’intera area adibita a spogliatoio del personale maschile, senza – peraltro – configurare alcuna limitazione dell’angolo di ripresa, pur all’interno di un’area connotata da una particolare aspettativa di riservatezza e di tutela della intimità e dignità della persona, anche alla luce delle disposizioni vigenti dell’ordinamento civile e penale (cfr., con riferimento all’installazione di impianti di videosorveglianza negli spogliatoi, i Provv.ti 8 marzo 2007 [in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1391803]e 4 dicembre 2008 [doc. web n. 1576125]; v. anche, sulla tutela della intimità e riservatezza delle persone sottoposte a videoripresa all’interno di luoghi quali toilette pubbliche, spogliatoi, camerini di un privées: Cass. pen., IV, n. 7063/2000; Cass. pen., s.u., n. 26795/2006;).

Né, d’altra parte, la società ha adeguatamente rappresentato l’inutilità della adozione di altri strumenti preordinati ad impedire episodi di effrazione degli armadietti dei dipendenti (telecamera puntata sull’ingresso degli spogliatoi, rafforzamento degli armadietti collocati all’interno). Infatti la documentazione prodotta in relazione alla pluralità di furti subiti si riferisce ad eventi verificatisi non negli spogliatoi bensì all’interno dei locali aziendali adibiti allo svolgimento dell’attività lavorativa e, in base a quanto segnalato alle forze dell’ordine, al di fuori dell’orario di lavoro. Rispetto a tali eventi criminosi, dunque, l’ampliamento nei termini esposti del già esistente sistema di videosorveglianza appare non utile allo scopo ed, anzi, ultroneo.

Il prospettato trattamento, pertanto, non risulta conforme ai principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza posti dagli artt. 3 e 11, comma 1, lett. a) e d) del Codice, anche allo scopo di tutelare la dignità dell’interessato (cfr. art. 2), nonché alle prescrizioni indicate dal Garante con il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (cfr. spec. par. 4.1 per quanto riguarda i rapporti di lavoro), in particolare laddove ha – tra l’altro – ritenuto necessario che “l’attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione […] nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite”.

2.2 Si rileva altresì che nel testo dell’accordo da ultimo sottoscritto dalla R.S.U. in data 18.3.2014, l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza (preordinato peraltro al perseguimento di finalità eterogenee non del tutto coerenti con il dettato dell’art. 4, comma 2, l. 300/1970) è indicata in termini (“presso le aree degli spogliatoi maschili”) che appaiono diversi dalle concrete modalità descritte nel progetto; inoltre, con riferimento al termine di conservazione, l’accordo indica una tempistica differente (“poche ore o, al massimo, […] ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”) da quella prevista nel menzionato progetto (sette giorni), senza che peraltro sia stata in qualche modo argomentata la necessità di conservare le registrazioni per tale (esteso) periodo di tempo.

2.3 Nel progetto redatto dalla società Teletronica, infine, si fa riferimento alla modalità di registrazione “motion detection” (cfr. punto 1.3 “Gestione dell’accesso ai dati sensibili”) senza ulteriori (e necessarie) specificazioni circa le caratteristiche di tale funzionalità, ciò anche al fine di verificare la conformità a quanto prescritto dal Garante nel punto 3.2.1 nel menzionato provvedimento 8.4.2010, con riferimento all’individuazione dei casi in cui è necessario attivare un procedimento di verifica preliminare.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

prescrive alla società, ai sensi degli artt. 143, co. 1, lett. b) e 154, co. 1, lett. c) del Codice, di non procedere alla installazione del prospettato sistema di videosorveglianza.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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