Smart contract. Non tutto è possibile
di Massimo Giuliano, membro del tavolo tecnico insediato al Ministero dello Sviluppo Economico per eleborare la strategia nazionale sulle tecnologie basate su registri distribuiti e blockchain.
*Sintesi della relazione tenuta al convegno “Nuove Tecnologie e Diritto”, organizzato da LawtechTeam presso il Centro Studi Americani.
Gli smart contract sono codici di programmazione eseguiti dalla rete di nodi che compongono una blockchain, quando viene attivata un’azione. Si parla comunemente – per rendere l’idea disruptive di un nuovo paradigma “contrattuale” – di codici che si auto-eseguono senza l’intervento del fattore umano e che non possono essere disattesi dalle parti, per cui al verificarsi di una certa condizione si produce l’evento digitalmente collegato, senza la necessità di affidarsi ad autorità centrali.
Ma vi sono alcune problematiche che andranno affrontate per i casi più complessi, nei quali sarà necessario prevedere codici in grado di fermare l’esecuzione del contratto, ad esempio, per ordine dell’autorità giudiziaria. Infatti, non tutto ciò che è eseguibile tecnologicamente è giuridicamente possibile.
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Le monete digitali sono molto diverse dai comuni file che vengono scambiati quotidianamente. In virtù del loro valore, infatti, è necessario garantire che esse non vengano duplicate poiché, altrimenti, si riscontrerebbe una doppia spesa. Tale tutela si può ottenere attraverso centralizzazione o decentralizzazione. Nel sistema centralizzato intervengono gli intermediari finanziari, che attraverso un laborioso processo di compensazione garantiscono che una moneta digitale venga spesa solo dal soggetto beneficiario del trasferimento.
In tale sistema, si ha un’unica base dati centralizzata, controllata da un’autorità garante, dove l’identità di ciascun utente è assicurata da un sistema di autenticazione. Nel sistema decentralizzato ci si affida, invece, alla blockchain, un protocollo informatico che rende possibile lo scambio di moneta digitale direttamente tra gli utenti senza terze parti, risolvendo, allo stesso tempo, il problema della doppia spesa.
Da non confondere con la blockchain è il bitcoin, un trasferimento di firme digitali, raggruppate in blocchi, registrate in un libro mastro distribuito e decentralizzato, dove ciascun blocco è incatenato all’altro secondo un criterio cronologico formando una catena – appunto – la blockchain.
La blockchain è quindi solo una delle tecnologie sottostanti al sistema bitcoin e, di contro, ha innumerevoli applicazioni oltre a esso. Basti pensare alla protezione di un’opera dell’ingegno, poiché grazie a questa tecnologia è estremamente facile risalire alla paternità di un’opera, datarne la redazione e proteggere i diritti d’autore, o al settore della filiera produttiva dove viene abilitato un meccanismo di trasparenza che consente al consumatore di conoscere l’intera storia del prodotto grazie alle informazioni contenute nel registro.
Si pensi alla blockchain Ethereum, che utilizza lo stesso meccanismo di consenso del bitcoin per validare le transazioni, ma che consente anche la programmazione di applicazioni in grado di trasporre in codice informatico i cosiddetti smart contract, accordi giuridici che si auto-eseguono senza l’intervento del fattore umano. Il codice informatico espressione dello smart contract non può più essere disatteso dalle parti, per cui al verificarsi di una certa condizione, matematicamente accertabile, si produce l’evento digitalmente collegato, senza la necessità di affidarsi ad autorità centrali.
Casi di utilizzo si riscontrano nel campo assicurativo, in cui il classico funzionamento di una polizza, sebbene semplice nella logica, presenta una struttura complessa ed elevati costi di gestione per presenza di più partecipanti nella gestione del contratto. Con uno smart contract non è necessario alcun soggetto che garantisca
l’esecuzione del processo, essendo il tutto gestito automaticamente, senza possibilità di frodare il sistema e a costi ridotti. Così, nel caso di polizza viaggio, il pagamento dell’indennizzo in favore del beneficiario avviene automaticamente nell’istante in cui il sistema registrerà, da una fonte esterna, previamente indicata, il ritardo del volo oggetto di assicurazione. La compagnia assicurativa, soggetto indispensabile prima dell’avvento della blockchain, viene integralmente intermediata e sostituita da uno smart contract.
Si pensi poi ai casi di utilizzo di token, insiemi di informazioni digitali, utilizzati per rappresentare un bene o un diritto legato al mondo esterno alla blockchain. Con la tokenizzazione molti business si sono trasformati, con benefici in termini di velocità nelle transazioni, trasparenza e, soprattutto, liquidità. Si pensi, ad esempio, alla recente tokenizzazione del quadro 14 small electric chairs di Andy Warhol – opera del valore circa di 5,6 milioni di
dollari – dove, attraverso un’emissione di token, grazie all’utilizzo di smart contract, sono stati raccolti, da 800 offerenti, 1,7 milioni di dollari corrispondenti al 31% dell’opera.
Tuttavia, non tutto ciò che è eseguibile tecnologicamente è giuridicamente possibile.
Vi sono infatti alcune problematiche che andranno affrontate per i casi più complessi, nei quali sarà necessario prevedere codici in grado di fermare l’esecuzione del contratto, ad esempio, per ordine dell’autorità giudiziaria. Si pone, inoltre, un problema di determinazione della legge applicabile al contratto, nonché di imputazione della responsabilità nel caso in cui vi siano errori nel codice della stessa blockchain che processa lo smart contract, specie se la blockchain è pubblica e aperta a tutti, con codici sorgente open source.
Tuttavia, affinché tali tecnologie siano in grado di esprimere le loro potenzialità necessitano di un quadro normativo adeguatamente strutturato, pertinente e versatile, in grado di adeguarsi allo sviluppo tecnologico in atto. Un framework normativo tale da consentire di dare alle relazioni che si generano la necessaria efficacia reale. A tal proposito, l’Italia si pone all’avanguardia, essendo il primo Paese in Europa ad aver dato valore legale ai dati registrati nella blockchain e certezza giuridica agli smart contract. Si tratta sicuramente di un passo importante per conferire certezza ai diritti che sorgono e si dipanano grazie a tali nuove tecnologie.
Articolo a cura dell’ Avv. MAssimo Giuliano,
Giuliano M_ Smart contracts_non tutto è possibile.Formiche _maggio 2019