SRL estinta: nulla la rettifica del reddito

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Una recente sentenza della CTR Lombardia
Il Fisco non può emettere un accertamento nei confronti di una società di capitali cancellata dal Registro delle imprese, tantomeno può considerarsi valida la notifica dell’atto nei confronti dell’ex liquidatore.

È quanto emerge dalla sentenza n. 2927/35/14 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

La CTP. Con la sentenza appellata dall’Ufficio, la CTP di Milano ha integralmente annullato un avviso di accertamento per la rettifica del volume d’affari ai fini IVA, notificato al liquidatore di una Srl. Il collegio di primo grado ha motivato nel senso che la società costituita nel 2003, essendo stata posta in liquidazione e successivamente cancellata dal Registro delle imprese nel 2007, non poteva più essere (nel 2011) oggetto di rettifica del reddito d’impresa né del volume d’affari ai fini IVA, in quanto estinta a tutti gli effetti ex art. 2495 C.c.

La CTR. Ebbene, la Commissione di secondo grado ha confermato integralmente il verdetto dei giudici provinciali perché, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la cancellazione dal Registro delle imprese determina, ai sensi del citato articolo 2495, l’estinzione totale della società: dalla data di cancellazione, quindi, la società non è più in vita né ha più capacità di stare o resistere in giudizio.

La norma codicistica, al comma 2, dispone che i creditori sociali, non soddisfatti in sede di liquidazione, “possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.

Per la CTR è dunque “evidente che nel 2011 l’Ufficio non poteva notificare nulla ad una srl totalmente estinta; né poteva farlo ad un liquidatore che aveva perso i propri poteri rappresentativi della srl stessa”.

La CTR inoltre non condivide la tesi dell’Amministrazione relativa a una trasmissione di natura successoria degli obblighi della Srl estinta, ritenendo che l’Erario non possa essere considerato alla stregua di un creditore sociale. A volere, invece, prendere per buona questa tesi, “l’Ufficio avrebbe dovuto – al limite di tale tesi – notificare gli avvisi di accertamento entro un anno dalla data di cancellazione, per conformità – sia pure con interpretazione molto estensiva – al disposto dell’ultimo periodo del II comma del cit. art. 2495”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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