NOTA:
Impostando la capitalizzazione ogni 3, 6 o 12 mesi i periodi di decorrenza partono da date prefissate:
capitalizzazione trimestrale: 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre
capitalizzazione semestrale: 1 gennaio e 1 luglio
capitalizzazione annuale: 1 gennaio
Cosa sono gli Interessi in generale
Parlando in termini strettamente giuridici gli interessi sono una particolare obbligazione accessoria di tipo pecuniario che si aggiunge ad una obbligazione detta invece principale.
Per fare un esempio abbastanza comune, quando una società o un istituto di credito erogano un finanziamento, la somma che deve essere restituita al termine del periodo concordato è l’obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che contrattualmente devono essere corrisposte come ‘costo’ del prestito effettuato, e cioè gli interessi, costituiscono l’obbligazione pecuniaria accessoria.
Gli interessi si dividono essenzialmente nelle seguenti tipologie:
Interessi Legali
Il tasso di interesse legale è fissato dal legislatore, ovvero il Ministro del Tesoro, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (si veda l’apposita tabella); per il calcolo è disponibile un apposito servizio.
Interessi Convenzionali
Il tasso di interesse convenzionale viene fissato contrattualmente dalle parti. La determinazione del tasso, se superiore a quello legale, deve essere stabilita per iscritto; in caso contrario gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (art. 1284 c.c., terzo comma).
Interessi Moratori
Sono interessi dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora).
Costituiscono una sorta di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente.
Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori devono essere calcolati nella stessa misura.
Anche gli interessi moratori per le transazioni commerciali sono stabiliti dal legislatore (si veda la relativa tabella) e per calcolarli è disponibile su questo sito una specifica utility di calcolo.
Nel caso invece di ritardati pagamenti negli appalti di opere pubbliche si applica una diversa normativa e per questo è stato predisposto un apposito servizio di calcolo.
NOTA
L’ anatocismo bancario è stato profondamente modificato con sentenza della Cassazione del 4 Novembre 2004.
Con questa utility è possibile ad esempio calcolare gli interessi su un dato capitale specificando alternativamente la capitalizzazione (anatocismo) trimestrale e quella annuale per verificare le differenze; il tasso di interesse deve essere impostato per ogni periodo considerato; ad ogni variazione del tasso a debito si dovrà specificare un nuovo periodo, il capitale iniziale di ciascun periodo è il risultato del calcolo relativo al periodo precedente.
Si ricorda comunque che eventuali differenze da richiedere alla Banca non possono riferirsi a periodi successivi al 2000.